Notifica dell’avviso ex art. 548 c.p.p. nullità ed inesecutività (Cass. pen. Sez. 1 n. 5361 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., eseguita a un difensore non più legato da rapporto professionale con l’imputato e al domiciliatario non più tale, è affetta da nullità. Tale vizio, verificandosi nella fase di formazione del titolo esecutivo e non nel giudizio di cognizione, è deducibile con l’incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., che non può essere riqualificato, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza volta a ottenere la declaratoria di non esecutività di una sentenza di condanna pronunciata dal medesimo Tribunale. L’istanza si fondava sulla dedotta nullità della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza, effettuata nei confronti del precedente difensore e del domiciliatario dell’imputato, nonostante la nomina di un nuovo difensore con nuova elezione di domicilio, depositata prima della chiusura del dibattimento.

Il giudice dell’esecuzione aveva trasmesso gli atti alla Corte d’appello, ritenendo che la competenza spettasse al rimedio straordinario della rescissione del giudicato. Avverso tale ordinanza, l’imputato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 670, 629-bis e 546 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il giudice dell’esecuzione ha erroneamente rifiutato di prendere cognizione della dedotta nullità. Tale nullità, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non si è verificata nel giudizio di cognizione, ma nella fase di formazione del titolo esecutivo, ossia nella notificazione dell’avviso di deposito dal quale la legge fa dipendere il decorso del termine per l’impugnazione e, quindi, l’irrevocabilità della sentenza.

La Suprema Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite Lovric (Sez. U, n. 15498 del 2021), secondo cui l’incidente di esecuzione mantiene uno spazio di autonoma rilevanza quando si deducano vizi di omessa o illegittima notificazione dell’avviso di ritardato deposito della sentenza ai sensi dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte ha inoltre chiarito che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi. Il giudice dell’esecuzione aveva quindi errato nel trasmettere gli atti alla Corte d’appello.

Nel caso di specie, risultava dagli atti che la notificazione dell’avviso era stata effettuata a un professionista non più legato dal rapporto professionale con l’imputato e al domiciliatario nonostante l’esistenza di un nuovo domicilio. La Corte ha accertato la presenza di una nomina di un nuovo difensore con revoca dei precedenti e nuova elezione di domicilio, depositata in cancelleria in data antecedente all’udienza dibattimentale, alla quale il nuovo difensore aveva preso parte.

La Corte ha quindi dichiarato la nullità delle notificazioni, conseguente alla quale ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per la notificazione della sentenza al difensore dell’imputato, ai fini del decorso del termine per l’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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