L’incompatibilità del giudice non determina nullità ma va fatta valere con ricusazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 7076 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incompatibilità del giudice persona fisica non dà mai luogo a nullità del provvedimento adottato, poiché non incide sui requisiti di capacità del giudice, ma costituisce unicamente motivo di astensione o di ricusazione. Tale principio non subisce deroghe neppure quando la causa di incompatibilità sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, quando ormai è preclusa la proponibilità dell’istanza di ricusazione. La decisione sull’istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare nella fase del giudizio è provvedimento privo di carattere decisorio in punto di responsabilità, sicché non sussiste incompatibilità del giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo in fase di indagini a decidere su tale istanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, pronunciando in materia di misure cautelari personali, rigettava l’appello proposto nell’interesse del ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Ragusa che aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere, applicata per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, n. 5, cod. pen..
Nell’interesse del ricorrente veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo. Si denunciava vizio di motivazione per violazione dell’art. 34 cod. proc. pen., sostenendo la nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa il 30 maggio 2025, in quanto uno dei componenti del collegio era stato, in precedenza, giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento ed aveva successivamente sostituito il presidente del collegio, concorrendo a deliberare l’ordinanza di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile, sulla base di due ragioni, ciascuna autonoma e sufficiente.
La prima ragione attiene alla preclusione della deducibilità dell’incompatibilità del giudice quale causa di nullità della decisione. La Corte richiama il principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite n. 23 del 1999 e dalle Sezioni Unite n. 5 del 1996, secondo cui l’incompatibilità non determina la nullità del provvedimento, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, ma costituisce motivo di astensione o di ricusazione.
La Corte precisa che tale principio non trova deroga nel caso in cui la conoscenza della partecipazione del giudice incompatibile sia sopravvenuta rispetto al deposito del provvedimento. Richiamando la Sez. 3 n. 34581 del 2021, viene affermato che l’incompatibilità non integra vizio di nullità neppure quando la causa è divenuta nota solo dopo la definizione del grado processuale ed è ormai preclusa la proponibilità dell’istanza di ricusazione.
La seconda ragione di inammissibilità attiene alla insussistenza dell’incompatibilità nel caso concreto. La decisione sull’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare nella fase del giudizio è un provvedimento privo di carattere decisorio in punto di responsabilità, anche solo a livello di predelibazione. Ne consegue che il giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo in fase di indagini non è incompatibile a decidere su tale istanza nella fase successiva.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
- Art. 609-ter c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
- Art. 37 c.p.p. – Ricusazione