Nullità per mancata sospensione del processo contro imputato irreperibile (Cass. pen. Sez. 5 n. 8111 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la dichiarazione di assenza dell’imputato per irreperibilità sia intervenuta in epoca antecedente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il processo deve essere sospeso ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., non essendo operativa l’ultrattività della disciplina sulla contumacia. La mancata sospensione determina una nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della notifica della citazione e della sentenza. L’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, prevede che tale nullità sia sanata se non eccepita nell’atto di appello solo quando la dichiarazione di assenza sia successiva al 30 dicembre 2022.

Il Fatto

Il difensore dell’imputato, presidente del consiglio di amministrazione e poi amministratore unico di una società di capitali, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Modena, la quale aveva affermato la penale responsabilità in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.

La difesa deduce la nullità del processo per essere stato celebrato in assenza dell’imputato, dichiarato irreperibile già in primo grado, senza che fosse stata disposta la sospensione del procedimento, come invece richiesto dalla normativa vigente all’epoca dei fatti. Con il secondo motivo, contesta la modalità della notifica effettuata con il rito degli irreperibili presso il difensore d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ritiene il ricorso fondato. La questione è di ordine processuale e concerne la corretta applicazione della disciplina sul giudizio in assenza. Nel caso di specie, la dichiarazione di irreperibilità era stata emessa in epoca antecedente al d.lgs. n. 150 del 2022, quando l’art. 420-quater cod. proc. pen. imponeva la sospensione del processo.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la deroga prevista dall’art. 15-bis della legge n. 67 del 2014 non è operativa quando sia stato già emesso decreto di irreperibilità, con conseguente applicazione dell’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., che dispone l’annullamento con rinvio al primo giudice. Tale norma prevede la nullità della sentenza emessa nei confronti dell’imputato irreperibile quando il processo non sia stato sospeso.

La nullità è qualificata come assoluta e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, poiché l’applicazione della disciplina della contumacia nei confronti dell’irreperibile rende inidonea la citazione sostitutiva al difensore d’ufficio, che deve considerarsi sostanzialmente omessa ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Nel caso di specie, l’irreperibilità è emersa nel corso del giudizio di primo grado quando le norme citate erano già in vigore. Il processo non è stato sospeso e, pertanto, sono nulle sia la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado, sia la sentenza di appello. La disciplina della sanatoria introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 non trova applicazione, operando solo per le dichiarazioni di assenza successive al 30 dicembre 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 420-quater c.p.p.

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