Falso documentale nel rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 5 (Cass. pen. Sez. 5 n. 8200 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di “rilascio” del permesso di soggiorno, contenuta nell’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998, comprende anche il “rinnovo”, che costituisce un rilascio successivo al primo. La falsa documentazione prodotta al fine di ottenere tale rinnovo integra pertanto il reato di cui alla citata disposizione, senza che ciò configuri un’estensione analogica in malam partem. Il reato di falso di cui all’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998 non è assorbito dal delitto di favoreggiamento della permanenza di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, ricorrendo un concorso, non apparente, di reati, attesa la distinzione delle condotte materiali e degli elementi soggettivi (dolo generico per il falso, dolo specifico di profitto per il favoreggiamento).
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, dichiarava non doversi procedere per alcuni delitti, per intervenuta prescrizione, e riduceva la pena inflitta a due imputati in relazione al delitto associativo e a numerosi reati fine. Era loro contestata la partecipazione ad un’associazione a delinquere finalizzata a consentire ai cittadini extracomunitari di origine cinese il rinnovo del permesso di soggiorno mediante la predisposizione di falsa documentazione inerente allo svolgimento di attività lavorativa. I reati fine riguardavano le fattispecie di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. e agli artt. 5, comma 8-bis, e 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, a seconda che la condotta consistesse in falsi ideologici o materiali per ottenere o rinnovare il titolo di soggiorno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, in quanto manifestamente infondati, disattendendo tutte le censure difensive. In relazione al primo motivo, ha affermato che l’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998, pur facendo espresso riferimento al falso compiuto nel “rilascio” del permesso di soggiorno, è applicabile anche al falso commesso in sede di rinnovo. La Suprema Corte ha evidenziato come la disciplina del citato art. 5 parifichi pienamente le due ipotesi, richiamando i commi che non distinguono tra rilascio e rinnovo, che sottopongono il rinnovo alla verifica delle condizioni previste per il rilascio, ovvero che equiparano le due fattispecie ai fini del rifiuto o della revoca. Ha inoltre osservato che materialmente il rinnovo comporta la formazione di un nuovo documento, costituendo un “nuovo rilascio”.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che la norma incriminatrice punisce anche chi contraffà o altera i documenti necessari per ottenere il rilascio o il rinnovo, dovendosi applicare anche a chi abbia formato la documentazione attestante una falsa attività lavorativa. Ha inoltre chiarito che la distinzione tra falso materiale e falso ideologico non determina l’inapplicabilità dell’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998 al secondo, posto che nel caso di specie il “falso speciale” era stato contestato solo per le condotte di falsificazione materiale dei documenti, mentre le ipotesi di falso ideologico erano state qualificate ai sensi degli artt. 48 e 479 cod. pen.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha escluso l’assorbimento del reato di falso in quello di favoreggiamento della permanenza di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Ha rilevato che la condotta di favoreggiamento può sostanziarsi in una pluralità di condotte e che, quando essa integri di per sé un’altra ipotesi di reato, sussiste un concorso di reati. Tale conclusione è rafforzata dalla diversità degli elementi soggettivi: dolo generico per il falso e dolo specifico di profitto per il favoreggiamento.
Da ultimo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla configurabilità del delitto associativo, evidenziando che la sentenza impugnata aveva congruamente motivato in ordine all’esistenza e all’operatività del sodalizio e al ruolo in esso ricoperto da ciascun ricorrente, offrendo una motivazione in fatto priva di manifesti vizi logici. All’inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 48 c.p. – Errore determinato dall'altrui inganno
- Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici