Verifica preliminare condizioni di salute e pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. 1 n. 11786 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, previsto dall’art. 147, secondo comma, n. 2, cod. pen., è applicabile quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: uno stato patologico che configuri una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata; un’affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure non praticabili in regime inframurario; condizioni di salute talmente gravi da rendere l’espiazione contrastante con il senso di umanità o da impedire una partecipazione consapevole al processo rieducativo. La scelta tra il rinvio tout court e la detenzione domiciliare umanitaria ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. è ancorata alla sussistenza di una specifica esigenza di contenimento della residua pericolosità sociale. La verifica delle condizioni di salute del condannato costituisce presupposto preliminare e indefettibile della decisione, da compiersi comparativamente con la pericolosità sociale e con le finalità rieducative della pena.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato l’istanza di un detenuto volta a ottenere il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare umanitaria, rilevando l’assenza di una situazione di incompatibilità con il regime carcerario alla luce dei presidi forniti e dello stato del quadro patologico, a fronte di una spiccata pericolosità sociale.
Avverso tale provvedimento il condannato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe disposto una perizia sulla compatibilità delle condizioni di salute, non avrebbe considerato la gravità del quadro patologico né l’inumanità del trattamento, avendo presunto la trattabilità delle patologie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ripercorso il consolidato orientamento di legittimità in tema di differimento facoltativo della pena, richiamando i principi di cui agli artt. 27, terzo comma, e 32 Cost. e il quadro delle condizioni che giustificano il rinvio dell’esecuzione. Ha inoltre ricordato che la detenzione domiciliare umanitaria, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 2019, è finalizzata a salvaguardare contemporaneamente il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di difesa della collettività.
La Suprema Corte ha evidenziato che non è necessaria un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre che l’infermità comporti un serio pericolo di vita, o l’impossibilità di assicurare adeguate cure in ambito carcerario, o sofferenze aggiuntive ed eccessive. Il giudice deve verificare se le condizioni di salute, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente garantite in istituto o in centri clinici penitenziari, e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità che tenga conto della durata della pena e dell’età del condannato, comparativamente con la sua pericolosità sociale.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente vagliato le condizioni di salute del condannato: le patologie, pur gravi, risultavano compensate, controllate e attivamente curate, con il detenuto ricoverato nel centro clinico dell’istituto e in assenza di condizioni acute, come attestato anche dalla relazione sanitaria aggiornata. La richiesta di perizia è stata ritenuta meramente assertiva e finalizzata a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze cliniche, senza confrontarsi con la documentata stabilità del quadro. Neppure risultava fondata la censura relativa alla mancata effettuazione delle cure, poiché il provvedimento impugnato dava atto che le necessarie terapie venivano quotidianamente apprestate.
La Corte ha infine valorizzato la ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, vertice di un’organizzazione mafiosa attiva, circostanza ostativa al differimento ai sensi dell’art. 147, quarto comma, cod. pen., e ha evidenziato come in occasione di un precedente differimento il condannato avesse commesso nuovi gravi reati, approfittando della libertà concessagli per curare le proprie condizioni di salute. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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