Bancarotta impropria da falso in bilancio senza delega (Cass. pen. Sez. 5 n. 12065 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta impropria da reato societario, l’art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall. configura un reato di evento, in cui il dissesto deve essere causalmente ricollegato ai reati presupposto e deve essere investito dal necessario elemento soggettivo. Il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, intesa come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. Per le condotte antecedenti alla riforma di cui alla legge n. 69/2015, deve inoltre sussistere il dolo generico del falso, il dolo intenzionale dell’inganno rivolto ai soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. La responsabilità dell’amministratore privo di deleghe, a titolo di concorso omissivo, non può fondarsi sulla sola posizione di garanzia o discendere da automatismi, postulando invece la prova di puntuali elementi sintomatici, dotati di spessore indiziario, che dimostrino una volontaria partecipazione alle condotte illecite nella forma del dolo eventuale.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta, aveva confermato la condanna di tre amministratori di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, per il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio. Agli imputati era stato contestato di aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, falsificando i bilanci dal 2008 al 2011 per occultare il disavanzo patrimoniale. In particolare, era stata loro contestata l’omessa indicazione, nel bilancio 2010, di un costo di euro 240.000 e l’indebita capitalizzazione, nel bilancio 2011, di un costo del personale di euro 600.000, stornato e iscritto come “incremento” della voce “fabbricati”.

Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo, con diverse articolazioni, vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, specie in capo agli amministratori privi di delega.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro giuridico di riferimento, ricordando che la bancarotta impropria da reato societario, ai sensi dell’art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall., è un reato di evento, nel quale il dissesto deve essere causalmente ricollegato ai reati presupposto e deve essere investito dal necessario elemento soggettivo. Sotto il profilo soggettivo, la volontà deve essere protesa al dissesto, come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori. La Corte ha inoltre precisato che, per le condotte commesse prima della legge n. 69/2015, il reato societario di cui all’art. 2621 cod. civ. richiedeva anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell’inganno e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.

Con specifico riferimento alla posizione dell’amministratore senza delega, la Corte ha richiamato il principio per cui la sua responsabilità concorsuale, ex artt. 110 e 40, secondo comma, cod. pen., non può derivare da automatismi legati alla posizione di garanzia. È necessaria la prova della concreta percezione di “segnali di allarme” perspicui e peculiari, dai quali desumere l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento. Tali segnali, tuttavia, esigono una valutazione contestualizzata: è possibile che il consigliere non operativo li abbia sottovalutati o non adeguatamente percepiti, il che indirizzerebbe la condotta verso un profilo meramente colposo e non doloso.

Applicando questi principi, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’amministratore entrato in carica solo nel luglio 2010, rilevando un “vuoto motivazionale” nella sentenza impugnata, che aveva incentrato l’accertamento solo sulla copertura soggettiva dell’evento del dissesto, omettendo di verificare l’integrale sussistenza delle componenti soggettive del reato presupposto di falso in bilancio. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

I ricorsi degli altri due imputati sono stati invece ritenuti infondati. Per uno di essi, la Corte ha valorizzato elementi quali il vincolo familiare, la cointeressenza economica nell’acquisto della società e il ruolo decisionale operativo svolto, ritenendo logica la conclusione circa la conoscenza dei segnali di allarme. Per l’altro, amministratore che aveva personalmente ammesso la riconducibilità delle scelte di bilancio alla propria persona, la motivazione è apparsa immune da vizi, essendo emersa la consapevole rappresentazione della diminuzione delle garanzie dei creditori attraverso la manipolazione dei dati contabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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