Prescrizione dei reati tributari e responsabilità del professionista contabile (Cass. pen. Sez. 3 n. 12072 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’amministratore di diritto di una società risponde dei reati dichiarativi quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se mero prestanome di un amministratore di fatto, trattandosi di reato a soggettività ristretta che può essere commesso solo da chi sia obbligato per legge a presentare la dichiarazione. Il professionista che presta consulenza contabile, invece, risponde del concorso nel reato del cliente solo se la condotta sia stata posta in essere nella piena consapevolezza di contribuire al perfezionamento del reato e al perseguimento del fine di evasione, non essendo sufficiente la mera tenuta della contabilità. Il momento consumativo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell’ipotesi di plurime fatture nel medesimo anno, si individua nella data di emissione dell’ultima fattura. Ne consegue l’annullamento senza rinvio per prescrizione delle condotte realizzate fino al 19 settembre 2015 e l’annullamento con rinvio per vizio di motivazione in ordine alla posizione del professionista.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze condannava l’amministratore di fatto di un gruppo di imprese, la legale rappresentante di alcune società e una commercialista per i reati di dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte di appello di Firenze, dichiarati estinti per prescrizione alcuni reati relativi ad annualità pregresse, rideterminava le pene e confermava nel resto la sentenza di primo grado, disponendo la confisca per equivalente. Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i motivi relativi all’indeterminatezza dei capi di imputazione, richiamando il principio secondo cui il giudice, prima di dichiarare la nullità, può sollecitare il pubblico ministero a precisare la contestazione per evitare regressioni processuali non funzionali alle finalità del processo. Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva depositato una memoria che rendeva espliciti i riferimenti alle fatture contestate, consentendo un compiuto esercizio del diritto di difesa. La Corte ha altresì rigettato le doglianze in punto di falsità delle fatture, ritenendo logicamente motivata la valutazione dei giudici di merito sulla sovrafatturazione e sulla mancata documentazione a supporto delle operazioni.
Quanto alla posizione dell’amministratore di diritto, la Corte ha escluso che la presenza di un amministratore di fatto possa escludere la responsabilità del legale rappresentante per i reati dichiarativi, trattandosi di obblighi gravanti direttamente su chi sottoscrive la dichiarazione ai sensi degli artt. 1 e 8 d.P.R. n. 322/1988, senza necessità di applicare l’art. 40, comma secondo, cod. pen. Per il ruolo di amministratore di fatto, invece, i giudici hanno valorizzato i molteplici elementi indiziari, quali la corrispondenza con fornitori e dipendenti, la decisione dei prezzi e la disponibilità di assegni, ritenendo la motivazione immune da vizi logici.
La Corte ha invece accolto i motivi relativi alla prescrizione del reato di emissione di fatture per l’annualità 2013, stabilendo che il termine decorre dall’ultima fattura emessa. Considerato il termine decennale ratione temporis e la sospensione di 154 giorni, ha annullato senza rinvio la sentenza per le condotte anteriori al 19 settembre 2015, con declaratoria di irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità per i fatti successivi ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. e rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della confisca per equivalente.
Per la commercialista, la Corte ha rilevato la carenza motivazionale della sentenza impugnata, che non aveva adeguatamente confutato le deduzioni difensive sulla mancata individuazione delle condotte specifiche, sulla prova del dolo specifico di evasione e sui rapporti tra il gruppo e la società di consulenza. Richiamando il principio secondo cui il professionista risponde solo se consapevole di contribuire al reato del cliente, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza nei suoi confronti, in quanto la motivazione non aveva operato il necessario vaglio critico delle emergenze processuali, in particolare valorizzando una mail del 2012 ormai coperta da prescrizione.
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Nota della Redazione
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