Errore epigrafe giudice irregolarità parte civile condannata spese (Cass. pen. Sez. V n. 12659 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione nell’epigrafe della sentenza del nome del giudice che ha deliberato la decisione non determina la nullità del provvedimento, ma costituisce una mera irregolarità, emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali. In tema di effetti civili della prescrizione, il giudice d’appello che accerti, anche tramite valutazioni difformi, che la causa estintiva sia maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute, non potendo trovare applicazione l’art. 578 cod. proc. pen., che ha portata eccezionale e postula una pronuncia di condanna in primo grado. L’appello della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. nel testo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022. In materia di spese processuali, la parte civile soccombente è condannata alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato e dal responsabile civile, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 19/07/2024, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla parte civile avverso la pronuncia di primo grado che aveva prosciolto gli imputati: per intervenuta prescrizione in relazione ad alcuni capi di imputazione e per non aver commesso il fatto rispetto a un’ulteriore contestazione.
Avverso tale decisione, la parte civile proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di impugnazione. In particolare, lamentava la nullità della sentenza per la discordanza tra il componente del collegio indicato nel verbale d’udienza e quello menzionato nell’epigrafe, l’illegittima declaratoria di inammissibilità del proprio gravame, la mancata valutazione delle censure formulate avverso l’assoluzione e l’illegittima condanna alle spese processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, reputando infondate o manifestamente infondate tutte le doglianze. In relazione al primo motivo, ha richiamato il consolidato principio per cui l’errore materiale concernente il nome del giudice nell’epigrafe non incide sulla validità della decisione, poiché i giudici che hanno deliberato sono quelli che hanno assistito al processo. La discordanza è emendabile tramite la procedura di correzione degli errori materiali, senza che ne derivi una causa di nullità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che, essendo la prescrizione maturata prima della pronuncia di primo grado, la parte civile non aveva interesse a coltivare l’appello ai fini civili. L’applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen. presuppone, infatti, che la causa estintiva sia intervenuta nel corso del giudizio di gravame e che vi sia stata una pronuncia di condanna in primo grado. In caso contrario, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 39614 del 2022, il giudice d’appello deve revocare le statuizioni civili eventualmente contenute nella sentenza assolutoria.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la parte civile aveva reiterato in appello e in cassazione le medesime censure, senza confrontarsi con la decisiva argomentazione posta a fondamento dell’assoluzione per il capo c), relativa alla fedele ricostruzione dei fatti emergente dai verbali del notaio. Tale mancato confronto integra il vizio di genericità che determina l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.
Da ultimo, la S.C. ha ribadito che l’esercizio dell’azione civile nel processo penale è soggetto al principio della soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ., sicché la parte civile deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali. La compensazione è ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia con l’art. 92 cod. proc. civ., dovendosi escludere che la sola complessità delle questioni trattate possa giustificarla.
La Corte ha, infine, condannato la parte civile ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal responsabile civile, liquidate in complessivi euro 2.500, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 541 c.p.p. – Condanna alle spese relative all'azione civile
- Art. 578 c.p.p. – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per…
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione