Violenza privata inconfigurabile se la violenza coincide con l’evento (Cass. pen. Sez. 5 n. 14826 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di violenza privata, ex art. 610 cod. pen., non è configurabile quando gli atti di violenza o di minaccia integrino essi stessi l’evento naturalistico del reato, vale a dire il “pati” cui la persona offesa sia costretta. L’elemento oggettivo del reato richiede che la condotta violenta o minacciosa sia il mezzo per realizzare un evento ulteriore e diverso, consistente nella costrizione a fare, tollerare od omettere qualcosa. La coincidenza tra violenza ed evento di costrizione rende tecnicamente impossibile l’integrazione della fattispecie.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 610 cod. pen., per aver posto in essere una serie di condotte violente su un terreno oggetto di contesa con il vicino, costringendo quest’ultimo a tollerare tale situazione. La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato non punibile l’imputato per la particolare tenuità del fatto, confermando le statuizioni civili. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 610 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento della coartazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, come correttamente evidenziato dalla difesa, l’elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o minaccia che abbia l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa. La condotta violenta deve atteggiarsi come mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore, la costrizione della vittima, il quale deve necessariamente essere qualcosa di diverso dal fatto in cui la violenza stessa si esprime.
La coincidenza tra la violenza e l’evento di costrizione rende quindi tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all’art. 610 cod. pen. Nel caso di specie, né la contestazione mossa all’imputato, né le pronunce di merito, consentivano di individuare un qualsiasi evento ulteriore rispetto alle condotte violente descritte nell’imputazione. L’eliminazione della recensione, la parziale distruzione e copertura del muro di delimitazione coincidevano con la sopportazione delle medesime condotte, rendendo impossibile la configurazione del delitto.
La Corte ha altresì rilevato che la motivazione della sentenza di appello non aveva in alcun modo affrontato tali argomenti difensivi, nulla argomentando in ordine alla possibilità di delineare l’evento del reato in una determinata conseguenza di fatto. Tale carenza argomentativa ha integrato il vizio di motivazione apparente dedotto dal ricorrente.
Conseguentemente, pur essendo il reato prescritto (risalendo le condotte contestate al 2016), la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, affinché proceda alle verifiche e valutazioni del caso alla luce del principio enunciato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.