Correzione de plano dell’errore materiale nulla senza contraddittorio (Cass. pen. Sez. 4 n. 16361 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di correzione dell’errore materiale disciplinata dall’art. 130 cod. proc. pen. deve essere svolta in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.; pertanto, l’adozione del provvedimento correttivo de plano, senza l’avviso alle parti, determina una nullità di ordine generale deducibile con ricorso per cassazione. Tale nullità può essere fatta valere anche avverso i provvedimenti di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deve, tuttavia, dedurre un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio, allegando fatti o circostanze decisive che avrebbe potuto rappresentare al giudice.
Il Fatto
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, aveva disposto la correzione di un errore materiale contenuto nel decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di un imputato ammesso al gratuito patrocinio, rideterminando l’importo originariamente liquidato in misura inferiore. Il provvedimento era stato emesso senza instaurare il contraddittorio tra le parti. Il difensore, ricorrendo per cassazione, deduceva la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 127, 130 e 178 cod. proc. pen., sostenendo che la mancata celebrazione del procedimento camerale gli aveva impedito di rappresentare l’insussistenza di un errore materiale e la legittimità della quantificazione originaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, ricordando che l’art. 130, comma 3, cod. proc. pen. prevede che la correzione degli errori materiali sia disposta in camera di consiglio a norma dell’art. 127 cod. proc. pen. Tale disposizione si riferisce non solo alle forme del procedimento camerale, ma anche al regime di impugnabilità del provvedimento finale, come precisato dalle Sezioni di questa Corte. Ne consegue che il provvedimento di correzione emesso de plano è affetto da nullità di ordine generale, che può essere fatta valere mediante ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il ricorso è inammissibile qualora il ricorrente non deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio, ossia non alleghi fatti o situazioni decisive che avrebbe potuto rappresentare al giudice. Nella fattispecie, il difensore aveva puntualmente indicato tali elementi, relativi alla natura dell’errore corretto ed alla legittimità dell’originaria liquidazione, dimostrando l’effettivo interesse all’instaurazione del procedimento partecipato.
Esclusa l’ipotesi di un provvedimento decisorio adottato ex novo e autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, la pronuncia di correzione di un precedente decreto di liquidazione è soggetta al regime delle nullità. La Corte ha, pertanto, annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per il seguito di competenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
- Art. 130 c.p.p. – Correzione di errori materiali
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale