Sede fiscale società determinata dal centro direzionale effettivo ex art. 73 TUIR (Cass. pen. Sez. 3 n. 17128 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione del domicilio fiscale di una società, ai fini della configurabilità dei reati tributari, attiene all’accertamento del fatto-reato e deve essere condotta secondo le regole del diritto processuale penale, senza avvalersi di inversioni dell’onere della prova derivanti da presunzioni fiscali. Il domicilio fiscale si identifica nel centro effettivo di direzione e di attività amministrativa dell’impresa, facendo riferimento ai criteri dell’art. 162 d.P.R. n. 917 del 1986 sulla stabile organizzazione o agli indici elaborati per le società “casella postale” o “schermo”. Ai sensi dell’art. 73, commi 3 e 4, d.P.R. n. 917 del 1986, sono residenti le società che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato; la natura disgiuntiva dei requisiti consente di affermare la residenza fiscale in Italia anche in presenza di uno solo di essi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Rimini, aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato in relazione ai reati di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del medesimo decreto, per fatti concernenti l’attività di una società amministrata dal ricorrente. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo, deduceva l’erronea individuazione della sede amministrativa e legale della società nel territorio italiano, anziché a San Marino, contestando la valutazione della prova. Con il secondo motivo, lamentava la natura congetturale dell’accertamento dei maggiori ricavi e la mancata dimostrazione del dolo specifico in relazione al reato di emissione di fatture.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso come inammissibile, in quanto entrambi i motivi, pur formalmente dedotti come violazioni di legge e vizi di motivazione, erano in realtà volti a sollecitare una non consentita rilettura delle risultanze istruttorie e una rivalutazione del merito, contrapponendo una diversa ricostruzione fattuale a quella, argomentata e non illogica, dei giudici di merito.
Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito che la contestazione relativa all’individuazione della sede sociale non era correlata ad alcuna eccezione di incompetenza territoriale o di insussistenza dell’obbligazione tributaria, risultando priva di concludenza. Nel merito, ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, richiamando il principio per cui la nozione di residenza fiscale della società, ai sensi dell’art. 73, commi 3 e 4, TUIR, si radica sulla sussistenza, anche alternativa, di uno dei requisiti ivi previsti. La motivazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato elementi convergenti quali la presentazione della dichiarazione IVA in Italia, la residenza dell’amministratore e la destinazione delle merci, è stata ritenuta coerente con il criterio del centro effettivo di direzione.
Con specifico riferimento al secondo motivo, la Corte ha escluso qualsivoglia profilo di congetturalità nell’accertamento, rilevando come la prova dei maggiori ricavi non derivasse esclusivamente dai dati della banca dati VIES, ma anche da attività investigative documentali, quali i documenti di trasporto delle merci, e da elementi indiziari, come l’immediata rivendita dei beni e la mancata richiesta del prezzo. Tali elementi, valutati con logicità, sono stati ritenuti idonei a fondare il giudizio di esistenza dei ricavi occulti e la finalità evasiva richiesta dal reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, rendendo le censure del ricorrente mere contestazioni fattuali.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in misura equitativa in considerazione dei profili di colpa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 73 TUIR – Soggetti passivi