Violazione art. 81 cod. pen. annulla cumulo giuridico delle pene (Cass. pen. Sez. 2 n. 18550 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice della cognizione, una volta affermata la continuazione ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., è tenuto ad applicare il cumulo giuridico, determinando la pena per la violazione più grave e aumentandola fino al triplo. È illegittimo il ricorso al cumulo materiale delle pene per i singoli episodi. La Corte di cassazione, ove il giudice di merito abbia violato tale regola, può direttamente rideterminare la pena nel rispetto del limite del triplo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per insolvenza fraudolenta, in forma continuata, per essersi immesso per quindici volte nella rete autostradale utilizzando la corsia riservata ai titolari di apparecchio Telepass, pur essendone sprovvisto, accodandosi a un veicolo che ne era dotato. La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, aveva rideterminato la pena in euro 1.200,00 di multa, applicando una pena di euro 80,00 per ciascuno dei quindici episodi.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi riguardanti, tra l’altro, la tempestività della querela, l’intervenuta prescrizione, l’attribuibilità dei fatti e l’illegittima applicazione del cumulo materiale delle pene.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. In particolare, in relazione alla tempestività della querela, la Corte ha osservato che la condotta era stata circoscritta ai transiti effettuati dal 03/07/2019 al 20/07/2019 e che la querela, sporta il 23/09/2019, era tempestiva perché proposta entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 124, primo comma, cod. pen..
Quanto alla prescrizione, la Corte ha richiamato i medesimi limiti temporali, rilevando che il termine massimo, considerata anche la sospensione operata dalla legge n. 103/2017, sarebbe maturato solo nel 2028, ben oltre la data dell’udienza di appello. Riguardo alla responsabilità, la Corte ha poi ribadito i principi della “doppia conforme” e la non sindacabilità in sede di legittimità della valutazione delle prove, ritenendo non manifestamente illogica la motivazione che individuava nell’imputato l’autore dei fatti, in qualità di proprietario del veicolo, non avendo egli fornito elementi sufficienti per identificare il diverso soggetto che ne avrebbe avuto la disponibilità.
Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, dopo aver affermato la pari gravità dei reati e la sussistenza della continuazione, aveva applicato le pene in cumulo materiale, laddove l’art. 81, secondo comma, cod. pen. impone il cumulo giuridico, con aumento fino al triplo della pena base per la violazione più grave. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, rideterminandola in misura pari al triplo della pena base, ovvero in euro 240,00 di multa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 124 c.p. – Termine per proporre la querela. Rinuncia