Estorsione: danno e profitto devono essere rappresentati e voluti dall’agente (Cass. pen. Sez. II n. 20694 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di estorsione il conseguimento dell’ingiusto profitto, con altrui danno, non resta fuori dal fatto tipico, ma ne costituisce l’evento, che deve essere prima rappresentato e poi voluto dall’agente. La rappresentazione e la volizione devono avere ad oggetto la coartazione del soggetto passivo funzionale a conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri, con danno altrui. È invece irrilevante il movente, cioè la spinta psichica che ha indotto il reo ad agire, dovendosi distinguere il motivo dall’elemento psicologico del reato. Ne consegue che la condotta di chi, mediante minaccia, miri solo a ledere un terzo antagonista, senza volere né il danno del minacciato né il profitto dell’avvantaggiato, non integra il tipo estorsione e va qualificata, ricorrendone i presupposti, come violenza privata.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per il delitto di estorsione, ritenuta unitaria la condotta contestata, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Secondo l’imputazione, l’imputato aveva rivolto minacce a un imprenditore edile per costringerlo a non far più lavorare presso la propria ditta il figlio di un soggetto che egli intendeva avversare.

Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 629 cod. pen., sostenendo che la condotta descritta non aveva prodotto alcun danno patrimoniale dimostrato per la persona offesa né alcun profitto ingiusto per l’agente, e che il fatto andava qualificato come violenza privata ai sensi dell’art. 610 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibile il motivo sull’identificazione dell’autore delle minacce. Le censure miravano a una rilettura del materiale probatorio, sindacabile solo nel merito, salvo illogicità o contraddittorietà manifeste, non riscontrate. La sentenza impugnata aveva attribuito la voce del minacciante al ricorrente valorizzando la cella telefonica costantemente agganciata presso la sua abitazione di residenza, le espressioni dialettali locali, la conoscenza del timbro vocale da parte della polizia giudiziaria, i risultati della perquisizione e le dichiarazioni del formale intestatario della scheda.

Il secondo motivo, incentrato sul travisamento del compendio indiziario e sulla svalutazione della consulenza fonica, è stato ritenuto aspecifico e meramente reiterativo delle ragioni di gravame, già respinte con motivazione congrua e logica. La Corte ha ribadito che alla Cassazione è preclusa una nuova valutazione delle risultanze, in contrapposizione a quella del giudice di merito, e che non sono deducibili doglianze sulla persuasività o inadeguatezza delle prove, salvo il travisamento manifesto.

Fondato è stato invece il primo motivo. Richiamando l’art. 629 cod. pen., la Corte ha ricordato che il conseguimento dell’ingiusto profitto, con altrui danno, costituisce l’evento del reato, che deve essere rappresentato e voluto. Ha richiamato le Sezioni Unite n. 30016 del 2024 sul valore anche non patrimoniale del danno e del profitto, e la giurisprudenza sulla irrilevanza del movente, che non si confonde con il dolo.

Nel caso concreto, il danno patrimoniale riguardava il destinatario della minaccia, che avrebbe retribuito l’operaio senza ricevere la prestazione, mentre l’avversato dall’agente ne ricavava solo vantaggi morali. L’evento dannoso e il profitto non erano stati voluti dall’agente. La Corte ha parlato di una vera eterogenesi dei fini: la condotta avvantaggiava proprio la persona (o la sua famiglia) che si intendeva danneggiare, attraverso il terzo minacciato. Il fatto dimostrato differisce quindi da quello che l’agente si era rappresentato e aveva voluto.

La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, che dovrà tener conto dei rilievi sulla costruzione della fattispecie contestata, sulla prova del risultato antigiuridico perseguito e sulla sua corretta qualificazione penale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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