Associazione finalizzata al narcotraffico: accordo stabile e programma indeterminato (Cass. pen. Sez. III n. 22002 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell’accordo criminoso, che nella fattispecie associativa deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, con permanenza del vincolo anche dopo la commissione dei singoli reati. Nel concorso di persone nel reato continuato l’accordo è occasionale e limitato, perché volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno, con i quali si esaurisce. Nelle associazioni finalizzate al narcotraffico l’elemento organizzativo assume rilievo secondario: la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serve a dimostrare che l’accordo illecito permanente può dirsi seriamente contratto, poiché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell’offensività. Il reato associativo non necessita della consumazione dei delitti fine, essendo sufficiente il fatto dell’associarsi.

Il Fatto

Il ricorrente è gravemente indiziato di aver preso parte a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con il ruolo di organizzatore e finanziatore, nonché di aver concorso in una tentata importazione dalla Colombia di un ingente quantitativo di cocaina, delitto facente parte del programma criminoso del sodalizio.

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, il malgoverno delle conversazioni intercettate e la contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del reato associativo, la mancanza di interesse sulla qualifica di organizzatore, la carenza di motivazione sulla disponibilità della sostanza e l’insussistenza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di discrimine tra reato associativo e concorso di persone nel reato. Richiama Sez. 6, n. 28651 del 2024, che ha precisato come alla categoria dei delitti associativi sia estranea quella del concorso di persone nel reato continuato, e Sez. 3, n. 22906 del 2023, secondo cui gli elementi della stabilità del vincolo e dell’indeterminatezza del programma possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma.

Il Tribunale, secondo la Corte, fa buon governo di tali principi: dal fatto noto — la complessità organizzativa dell’operazione, l’ingente quantità di denaro investito, la proiezione finalistica della condotta — desume la prova del fatto ignoto, ovvero l’esistenza del sodalizio. Non vi è frattura logica tra premessa e conseguenze, a maggior ragione perché il Tribunale colloca l’operazione in un contesto di preesistente attività illecita risalente agli inizi del 2020.

La Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità: l’illogicità della motivazione deve essere percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze, e il compito del giudice non è sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. L’errore del ricorrente consiste nell’escludere dall’orizzonte della fattispecie associativa il solo fatto dell’associarsi, a prescindere dalla concreta esecuzione del programma: il reato associativo non necessita della consumazione dei delitti fine.

Quanto all’elemento organizzativo, la Corte ne ridimensiona la portata statica. Richiama la definizione di gruppo criminale organizzato della Convenzione ONU di Palermo, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146, e quella della decisione quadro 2008/841/GAI, che non richiedono ruoli formalmente definiti né continuità nella composizione. Nelle associazioni di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 l’organizzazione ha rilievo secondario e la sua ricerca è diretta a provare, attraverso dati sintomatici, l’esistenza dell’accordo indeterminato a commettere più delitti.

Il primo motivo è dunque manifestamente infondato. Quanto alla tentata importazione, la Corte osserva che il delitto si perfeziona con la conclusione dell’accordo sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la consegna. Sulle esigenze cautelari, la Corte conferma che la doppia presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera per i delitti dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e che il giudice deve solo verificare che tali esigenze non sussistano affatto o possano essere soddisfatte diversamente. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

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