Captatore informatico e criminalità organizzata: presupposti e regime temporale (Cass. pen. Sez. V n. 31290 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, la disciplina del captatore informatico introdotta dal d.lgs. n. 216 del 2017 si applica ai procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020, dovendosi intendere per tali quelli in cui la notizia relativa al fatto-reato è stata iscritta nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. a partire da tale data. Sono privi di influenza sia la data del decreto autorizzativo sia il momento di iscrizione del nominativo dell’indagato. L’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. impone la previa indicazione delle ragioni che giustificano l’uso del captatore anche nei luoghi di privata dimora solo per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, non per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., per i quali resta fermo l’obbligo di autonoma valutazione delle ragioni di necessità. L’eccezione di inutilizzabilità patologica sollevata per la prima volta in cassazione è ammissibile solo se la parte allega e produce specificamente gli atti processuali su cui si fonda.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato, gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., art. 4 legge n. 401 del 1989, artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 629 cod. pen., ravvisando le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, censurando il vizio di motivazione sull’esistenza di un autonomo sodalizio dedito al narcotraffico, distinto da quello mafioso di cui al capo 1. Con motivi nuovi, depositati dai difensori, ha poi eccepito la inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, per mancanza dei contenuti motivazionali del decreto autorizzativo, e di tutte le captazioni svolte dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’ammissibilità dei motivi nuovi, depositati da un difensore diverso da quello che aveva proposto il ricorso. I motivi sono ammissibili, perché proposti da difensore regolarmente nominato e perché non integrano un nuovo potere di impugnazione, ma solo l’approfondimento di doglianze già avanzate. L’eccezione di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni è rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen., ma richiede, in capo alla parte, la precisa indicazione degli atti e la loro formale produzione.

Nel merito, il collegio ricostruisce la successione normativa in materia di captatore, seguendo le Sezioni Unite Pisaniello. Il parametro di riferimento non è più la data del decreto autorizzativo, ma quella di iscrizione del procedimento. Per i procedimenti iscritti entro il 31 agosto 2020 opera la disciplina previgente, con le deroghe per la criminalità organizzata dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991, nell’interpretazione delle Sezioni Unite Scurato. Per quelli iscritti dal 1° settembre 2020 si applica il d.lgs. n. 216 del 2017.

Quanto all’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., la Corte ne offre lettura restrittiva. L’inciso che impone la previa indicazione delle ragioni giustificative dell’uso del captatore nei luoghi di privata dimora riguarda esclusivamente i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, essendo frutto di un intervento mirato della legge n. 7 del 2020. Genesi, lettera, struttura e punteggiatura della norma escludono i delitti di criminalità organizzata da tale onere aggiuntivo. Per questi ultimi resta l’obbligo, dettato dall’art. 267, comma 1, cod. proc. pen., di esporre con autonoma valutazione le ragioni concrete di necessità del mezzo.

Sul regime temporale, il collegio chiarisce che rileva la prima iscrizione della notitia criminis relativa al fatto-reato, inteso nella sua materialità, a prescindere dall’iscrizione dei nominativi degli indagati. Restano irrilevanti il passaggio da ignoti a noti, l’iscrizione di concorrenti, la riapertura delle indagini, la separazione e la riunione dei procedimenti. La disciplina del d.lgs. n. 216 del 2017 si applica quindi ai procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020, intendendosi quelli in cui la notizia del fatto-reato è stata iscritta da tale data.

Applicando tali principi, la Corte esamina i quattro decreti richiamati. Solo del decreto r.i.t. n. 3123/2022 è eccepita la nullità: esso concerne un procedimento iscritto anteriormente al 31 agosto 2020, dunque soggetto alla disciplina previgente, che non contempla lo specifico onere motivazionale invocato. La censura è infondata e la prova di resistenza non è neppure configurabile, restando le captazioni legittimamente utilizzabili. Anche il motivo originario è respinto: i reati associativi concorrono, in quanto il sodalizio mafioso non si esauriva nel narcotraffico, ma operava anche in altri settori illeciti, con strutture e componenti soggettive differenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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