Sospensione dell’ordine di esecuzione per motivi di salute e competenza della sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 22951 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’ordine di esecuzione della pena e la sospensione dell’esecuzione della pena sono istituti distinti per natura, funzione e presupposti. Il primo, disciplinato dall’art. 656 cod. proc. pen., opera nella fase prodromica all’esecuzione e si sostanzia in un arresto temporaneo dell’ordine di carcerazione, in vista della valutazione sull’accesso a misure alternative, e prescinde dall’accertamento sulla compatibilità tra stato di salute e regime detentivo. Il secondo incide direttamente sull’esecuzione sostanziale della pena, trova fondamento, tra l’altro, nelle disposizioni sul differimento obbligatorio o facoltativo di cui agli artt. 146-148 cod. pen. e presuppone un accertamento in concreto della condizione patologica e della sua incompatibilità con la detenzione. Ne consegue che la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione fondata su ragioni di salute non rientra tra i casi dell’art. 656 cod. proc. pen. ed è devoluta alla magistratura di sorveglianza.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il Giudice dell’esecuzione chiedendo la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena residua per motivi di salute. A sostegno dell’istanza ha prodotto documentazione medica attestante gravi patologie la cui cura, a suo dire, non sarebbe adeguatamente assicurata in regime di detenzione.

Il Tribunale di Pesaro, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, escludendo la sussistenza di patologie incompatibili con la detenzione in carcere. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la contraddittorietà della motivazione rispetto alle conclusioni della relazione clinica.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di carattere sistematico. La sospensione dell’ordine di esecuzione e la sospensione dell’esecuzione della pena sono istituti diversi per natura, funzione e presupposti, e tale distinzione governa l’intera decisione.

La sospensione dell’ordine di esecuzione, regolata dall’art. 656 cod. proc. pen., si colloca nella fase prodromica all’esecuzione. Essa consiste in un arresto temporaneo dell’ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero, finalizzato a consentire la valutazione dell’accesso a misure alternative alla detenzione, e non implica alcun esame della compatibilità tra stato di salute e regime carcerario.

Diversamente, la sospensione dell’esecuzione della pena incide direttamente sull’esecuzione sostanziale e trova fondamento, tra l’altro, nelle disposizioni sul differimento obbligatorio o facoltativo degli artt. 146-148 cod. pen. Essa richiede un accertamento in concreto della condizione patologica e della sua incompatibilità con la detenzione, in attuazione dei principi costituzionali di umanità della pena e di tutela della salute del condannato.

Da ciò il Giudice di legittimità trae la conseguenza decisiva: mentre la sospensione dell’ordine di esecuzione assolve a una funzione processuale, la sospensione dell’esecuzione per ragioni di salute esprime un sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell’esecuzione in relazione al diritto fondamentale del condannato, affidato alla magistratura di sorveglianza.

Pertanto la sospensione dell’ordine di esecuzione per motivi di salute, richiesta dal ricorrente, non rientra nei casi dell’art. 656 cod. proc. pen. Le ragioni sanitarie prospettate possono rilevare ai fini della sospensione dell’esecuzione della pena o delle sue modalità esecutive, ma devono essere decise dalla magistratura di sorveglianza. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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