Differimento pena per malattia grave richiede perizia su detenuto anziano (Cass. pen. Sez. I n. 27149 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., il giudice di sorveglianza deve disporre gli accertamenti peritali necessari quando il condannato sia affetto da patologie gravi e versi in condizione di età avanzata tale da esigere una verifica attualizzata del declino fisico e cognitivo. Il giudizio di compatibilità delle condizioni di salute con la restrizione carceraria non può fondarsi sulle sole valutazioni di appartenenti alla Polizia giudiziaria, privi di specifica qualificazione medico-specialistica, né sulla mera disponibilità di trattamenti terapeutici in istituto. L’accertamento deve estendersi alla complessiva valutazione delle condizioni esistenziali del detenuto, al fine di stabilire se la detenzione sia concretamente attuabile nel rispetto della dignità della persona, del diritto alla salute e del divieto di trattamenti inumani o degradanti.
Il Fatto
Il ricorrente, persona di ottantasei anni affetta da plurime patologie gravi, proponeva istanza di differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 147 cod. pen. e dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava la richiesta, ritenendo le condizioni di salute compatibili con il regime detentivo e adeguata l’assistenza sanitaria assicurata in ambito penitenziario.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi con cui censurava la violazione degli artt. 146 e 147 cod. pen., dell’art. 666 cod. proc. pen. e dell’art. 47-ter Ord. pen., nonché i vizi di motivazione in ordine alla mancata disposizione di perizia, all’adeguatezza delle cure e al giudizio di pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente richiamato i consolidati principi in materia di differimento facoltativo della pena, ribaditi da Sez. 1, n. 21617 del 2026. Ai fini dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. — o della detenzione domiciliare che ne mutua i presupposti — è necessario che la malattia sia grave, tale da porre in pericolo la vita o da esigere un trattamento non facilmente attuabile in stato di detenzione, dovendosi operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato, presidiato dall’art. 32 Cost., e le esigenze di sicurezza collettiva.
La Corte ha ricordato che rilevano anche patologie di entità tale da rendere l’espiazione in contrasto con il senso di umanità, tutelato dall’art. 27 Cost., dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi anche in condizione di restrizione carceraria.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva escluso la necessità della perizia, ritenendo la relazione del consulente di parte priva di una conclusiva affermazione di incompatibilità. La Corte, pur richiamando l’orientamento secondo cui gli accertamenti medici sono necessari solo quando vi siano dati attestanti l’incompatibilità (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco), ha ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto disporre una perizia in considerazione della complessiva situazione del ricorrente, persona di ottantasei anni affetta da patologie gravi.
La Corte ha censurato, in particolare, che la valutazione sulla persistenza delle capacità intellettive fosse stata desunta dalle sole osservazioni della Polizia giudiziaria sui colloqui telefonici con i familiari, trattandosi di soggetti non muniti di specifica qualificazione in materia. Tali aprezzamenti non valgono a sostituire l’indispensabile verifica medica specialistica.
L’accertamento — ha precisato la Corte — non poteva esaurirsi nella verifica della mera disponibilità di trattamenti compatibili con il regime detentivo, ma doveva estendersi alla complessiva valutazione delle condizioni esistenziali del detenuto, anche mediante perizia, per stabilire se la detenzione fosse concretamente attuabile nel rispetto della dignità della persona e del divieto di trattamenti inumani o degradanti. Le lacune motivazionali hanno quindi imposto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame dell’istanza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 146 c.p. – Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena
- Art. 147 c.p. – Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione