Prestanome e reati tributari: responsabilità del legale rappresentante (Cass. pen. Sez. III n. 23720 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il legale rappresentante di una società che non ne abbia l’effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo, ma quale autore principale della condotta omissiva, essendo direttamente obbligato ex lege a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, ai sensi degli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988. La mera accettazione della carica di amministratore di diritto di una società cartiera, costituita in funzione del meccanismo fraudolento, è sufficiente a fondare la responsabilità per l’omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Il dolo specifico di evasione può essere desunto dal complesso dei rapporti tra prestanome e amministratore di fatto, assumendo decisiva valenza la macroscopica illegalità dell’attività e la consapevolezza della stessa.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata semplice veniva condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74/2000, per aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e per aver omesso di presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, superando le soglie di punibilità. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, sostenendo di essere un mero prestanome, privo di effettivi poteri di gestione e all’oscuro delle condotte illecite, lamentando il travisamento degli elementi indiziari e la mancanza del dolo specifico, oltre al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ribadito il perimetro del sindacato di legittimità, ricordando che la valutazione del significato degli elementi probatori attiene al merito e non può essere oggetto di una nuova lettura in sede di legittimità, salvo che risulti viziato il percorso giustificativo. Quanto al travisamento della prova, questo è configurabile solo quando si introduce una informazione inesistente nel processo o si omette una prova decisiva, e ha natura decisiva solo se l’errore è idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, l’amministratore di diritto risponde del reato omissivo quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se mero prestanome di amministratori di fatto, poiché la semplice accettazione della carica attribuisce doveri di vigilanza e controllo. Con riferimento agli obblighi dichiarativi, ha precisato che il legale rappresentante di un ente non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di controllo, ma quale autore principale, in quanto obbligato ex lege alla sottoscrizione delle dichiarazioni.
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano logicamente argomentato come le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti fossero addebitabili al ricorrente, amministratore formale di una società cartiera e unico soggetto delegato ad operare sul conto corrente societario, sul quale confluivano bonifici di imprese edilizie seguiti da prelievi e giroconti che ne azzeravano la provvista. Il meccanismo illecito prevedeva la restituzione non tracciata delle somme, previo trattenimento di un compenso per l’emissione delle fatture.
Quanto al dolo specifico, la Corte ha confermato che la sua prova può essere desunta dal complesso dei rapporti tra prestanome e amministratore di fatto, rilevando la macroscopica illegalità dell’attività e la consapevolezza della stessa. Gli indici sintomatici sono stati individuati nell’attiva partecipazione al meccanismo elusivo, nella consapevolezza degli importi e nella reiterazione delle condotte per più anni, affiancate dalla mancata presentazione delle dichiarazioni.
Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo, non costituendo il relativo riconoscimento un diritto dell’imputato. La motivazione, fondata sull’assenza di elementi positivi e sulla gravità intrinseca della condotta, si è posta in linea con la giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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