Inammissibili i motivi sulla prova decisiva e sulle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 24521 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale è censurabile in cassazione solo quando il ricorrente dimostri l’esistenza, nella motivazione impugnata, di lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero presumibilmente state evitate assumendo le prove invocate. Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiedono, in positivo, elementi che il giudice deve esplicitamente indicare come idonei a mitigare il trattamento sanzionatorio. Il diniego può essere motivato con il riferimento agli elementi ritenuti decisivi, restando disattesi o superati tutti gli altri. È estraneo al sindacato di legittimità il motivo che prefiguri una mera rilettura alternativa delle fonti probatorie.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Brescia, confermando la condanna di primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 496 e 378 cod. pen. Deduce tre motivi: l’omessa assunzione di una prova decisiva, rappresentata da una testimonianza; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la ritenuta responsabilità per il reato di favoreggiamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente i tre motivi e li dichiara tutti inammissibili. Sul primo, relativo alla prova non assunta, ricorda che la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello può essere censurata solo se si dimostra l’esistenza, nell’apparato motivazionale della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza. Il parametro è quello indicato da Sez. 5 n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577.

Nel caso concreto tali circostanze non sono neppure allegate: la difesa si è limitata a dedurre la necessità di assumere la testimonianza, mentre la Corte territoriale ha ampiamente argomentato sull’infondatezza dell’assunto. Il motivo è dunque inammissibile, non essendo sufficiente invocare la prova senza confrontarsi con la motivazione già resa.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che le attenuanti generiche non spettano automaticamente per l’assenza di elementi negativi, ma richiedono in positivo elementi idonei a giustificare la mitigazione, rendendola coerente alla concreta gravità del fatto. Il giudice può legittimamente motivarne il diniego sull’inesistenza di elementi favorevolmente valutabili, ed è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati gli altri. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni del mancato riconoscimento, con motivazione ritenuta congrua.

Sul terzo motivo, concernente la responsabilità per favoreggiamento, il Collegio rileva che la censura mira a una rivalutazione e a una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità. Manca l’individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, mentre il giudice di merito ha applicato corretti argomenti giuridici, con i quali la difesa non si confronta, indicando le ragioni della ritenuta condotta illecita.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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