Inammissibile il ricorso che reitera motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 20751 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Siffatte censure non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata e devono considerarsi non specifiche, ma soltanto apparenti. Il delitto di cui all’art. 496 cod. pen. si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi, restando irrilevanti la ritrattazione successiva e l’effettiva identificazione aliunde. Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato la sostituzione, nella carta di identità, della propria fotografia con quella di altro soggetto, lasciando inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 496, 110, 497-bis co. 1 e co. 2, 477, 482, 648 e 707 cod. pen., con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante della recidiva. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi di doglianza. La questione arriva così davanti alla Corte suprema per la verifica della correttezza del giudizio di merito e della specificità delle censure.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 496 cod. pen., capo a) dell’imputazione. Il motivo è inammissibile, perché fondato su deduzioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già prospettate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
Le stesse censure sono considerate non specifiche ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Nel merito, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio per cui il delitto di cui all’art. 496 cod. pen. si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi; non ha quindi rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza del reato, l’eventuale ritrattazione successiva o l’effettiva identificazione aliunde (Sez. 5, n. 23353 del 01.04.2022).
Il secondo motivo, con il quale si eccepisce l’erronea applicazione degli artt. 477 e 482 cod. pen. e un correlato vizio motivazionale per mancata distinzione tra documento integralmente falso e documento genuino alterato, è manifestamente infondato. Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato la sostituzione, nella carta di identità, della propria fotografia con quella di altro soggetto, lasciando inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi (Sez. 5, n. 14548 del 12.01.2023).
Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, è dichiarato indeducibile perché anch’esso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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