Riqualificazione d’ufficio e prevedibilità per l’imputato del reato di false generalità (Cass. pen. Sez. 5 n. 6787 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione giuridica del fatto, operata dal giudice di appello ai sensi degli artt. 521 e 597 cod. proc. pen., non viola il diritto di difesa e il principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora la nuova definizione del reato fosse nota o prevedibile per l’imputato e non abbia determinato in concreto una lesione delle sue prerogative difensive. La mera mancanza di un preventivo avviso sulla diversa qualificazione non assume rilievo se il contraddittorio si è svolto sul nucleo essenziale del fatto e l’imputato ha avuto la possibilità di contestare la nuova qualificazione con il ricorso per cassazione. Ai fini della configurabilità del reato di percosse, trattandosi di reato di mera condotta, è sufficiente l’idoneità della manomissione a produrre una apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo necessario che tale sensazione si verifichi in concreto, fermo il discrimine con la lesione personale.

Il Fatto

Con sentenza del 26 giugno 2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cuneo, riqualificava il reato originariamente contestato all’imputato ai sensi dell’art. 496 cod. pen. nella fattispecie di cui all’art. 495 cod. pen., per aver dichiarato false generalità al capotreno di un treno regionale. La Corte territoriale confermava altresì la responsabilità per il reato di percosse, aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 10, cod. pen., rideterminando la pena e revocando la sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza di un altro tribunale. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del diritto di difesa per la mancata informazione sulla riqualificazione e il difetto di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di percosse.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e comunque infondato. Richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale, anche sovranazionale, ha ricordato che il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione è riconosciuto al giudice di appello, fermi il divieto di reformatio in peius e il rispetto dei principi del contraddittorio e della prevedibilità delle decisioni. Ha valorizzato, in particolare, l’orientamento delle Sezioni Unite n. 31617 del 2015 (Lucci) e della giurisprudenza successiva, secondo cui la violazione del principio di correlazione è esclusa quando il nucleo essenziale del fatto non abbia subito un significativo mutamento e la diversa qualificazione sia stata prevedibile per l’imputato.

Quanto alla sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 9 novembre 2023 (causa C-175/22, BK), la Corte ne ha condiviso i principi, ma ne ha escluso la violazione nel caso concreto. Ha osservato che la dialettica dibattimentale si era sviluppata sin dal primo grado sui temi della condotta e della qualifica di pubblico ufficiale del capotreno, elemento essenziale per la configurabilità dell’art. 495 cod. pen. La possibilità che la condotta fosse ricondotta a tale fattispecie, quindi, era nota o prevedibile, e l’imputato non aveva indicato alcun concreto pregiudizio derivante dalla mancata impostazione di una diversa strategia difensiva, anche in considerazione della coincidenza del minimo edittale tra le due norme.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte aspecifico e inammissibile, in quanto volto a una non consentita ricostruzione del fatto e reiterativo di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito. Ha quindi ribadito che è inammissibile il ricorso che si risolva nella pedissequa ripetizione dei motivi di appello. Nel merito, ha comunque confermato la corretta applicazione dei principi in tema di reato di percosse, essendo pacifico che, per la sua configurabilità, è sufficiente l’idoneità della condotta a cagionare una sensazione dolorosa, senza che questa debba effettivamente verificarsi. Il precedente citato dal ricorrente è stato ritenuto non pertinente, in quanto riferito a una fattispecie differente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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