Competenza del giudice dell’esecuzione e pluralità di titoli da giudici diversi (Cass. pen. Sez. I n. 25562 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere inderogabile e la sua inosservanza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, oltre che deducibile con ricorso per cassazione. Il criterio speciale dell’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., che attribuisce in ogni caso al collegio l’esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, non deroga alla regola generale dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e opera solo quando i provvedimenti irrevocabili provengano dallo stesso ufficio giudiziario. Quando invece le sentenze sono state emesse da autorità giudiziarie diverse, è competente il giudice, monocratico o collegiale, che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Il Fatto
Il condannato ha presentato istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione a più sentenze di condanna emesse da giudici diversi: la Corte di appello di Milano, il Tribunale di Milano in composizione collegiale e, come titolo radicante la competenza, la Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo in composizione monocratica.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, ha rigettato l’istanza nel merito, ritenendo insussistente l’unitarietà del disegno criminoso. Il ricorrente ha contestato, con il primo motivo, l’individuazione del giudice dell’esecuzione, sostenendo la competenza della Corte di appello di Milano in forza dell’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., e, con il secondo motivo, la valutazione dei requisiti della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione di competenza, che assume valenza assorbente rispetto alla doglianza di merito. Richiama anzitutto il principio per cui la competenza del giudice dell’esecuzione è inderogabile e la sua violazione deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità.
Dagli atti emerge che la sentenza radicante la competenza è quella emessa dalla Corte di appello di Brescia, divenuta irrevocabile per ultima, con cui è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo in composizione monocratica. La Corte rileva che il provvedimento impugnato aveva indicato erroneamente la data di tale sentenza.
Il nodo giuridico è l’ambito applicativo dell’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente ne invocava l’applicazione per radicare la competenza del collegio. La Corte esclude però che la norma detti una deroga alla regola generale o un autonomo criterio di attribuzione della competenza funzionale.
Il criterio speciale opera, infatti, solo quando l’esecuzione concerne una pluralità di provvedimenti emessi dal medesimo tribunale, in composizione monocratica o collegiale. Nel caso concreto le sentenze irrevocabili provengono da autorità giudiziarie diverse, sicché trova applicazione la regola generale dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.: è competente il giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza, da ultimo Sez. I n. 6766 del 29 gennaio 2026.
L’inosservanza della regola sulla competenza funzionale determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione. Ne conseguono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, con assorbimento del secondo motivo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 665 c.p.p. – Giudice competente
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato