Danno erariale da falso diploma per supplenze ATA (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 118 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa l’azione contabile è autonoma rispetto all’azione penale e non sussiste la pregiudizialità logico-giuridica che impone la sospensione ex art. 106, comma 1, c.g.c., neppure quando i fatti materiali coincidano. Il giudice contabile valuta autonomamente gli elementi probatori secondo il criterio del più probabile che non. Chi dichiara il possesso di un titolo di studio inesistente per inserirsi nelle graduatorie del personale ATA e ottenere incarichi di supplenza agisce con dolo e risponde del danno erariale commisurato alle retribuzioni percepite in forza di un rapporto instaurato sine titulo, ridotte secondo valutazione equitativa per tenere conto dell’utilità comunque conseguita dall’Amministrazione.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto per il risarcimento del danno erariale cagionato al Ministero dell’istruzione e del merito. Il convenuto, già rinviato a giudizio dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania per i reati di cui agli artt. 110, 476, comma 2, e 640, comma 2, n. 1, cod. pen., si era avvalso di un falso diploma di qualifica professionale triennale di “Operatore dei Servizi della Ristorazione – settore cucina”, apparentemente rilasciato da un Istituto paritario, per accedere alle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020.

Attraverso l’inserimento in posizione utile, il convenuto aveva ottenuto plurimi incarichi di supplenza presso istituti scolastici della Provincia di Treviso, percependo retribuzioni lorde per euro 16.159,38. La Procura ha chiesto la condanna al pagamento di euro 8.079,69, pari al 50% delle retribuzioni, oltre rivalutazione, interessi legali e spese. Il convenuto ha chiesto la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale e, nel merito, ha invocato la buona fede e l’assenza di danno per l’effettivo svolgimento della prestazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto l’istanza di sospensione, rilevando l’assenza della pregiudizialità logico-giuridica richiesta dall’art. 106, comma 1, c.g.c.. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza contabile consolidata (SS.RR. n. 1/2017, n. 6/2018, n. 9/2018, n. 3/2021, n. 4/2021 e n. 16/2021) e i più recenti orientamenti su fattispecie analoghe (Sez. Lombardia n. 138/2023 e n. 13/2025), affermando il principio della reciproca indipendenza dell’azione penale e dell’azione di responsabilità, con richiamo al canone della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU.

Nel merito, la Corte ha ritenuto la domanda fondata ai sensi dell’art. 1 della legge n. 20/1994. Il convenuto non ha contestato puntualmente gli assunti dell’atto di citazione, pur essendovi onerato dagli artt. 90, comma 2, e 95, comma 1, c.g.c.. Gli elementi probatori — la non corrispondenza del numero seriale del diploma con quelli regolarmente assegnati, l’attribuzione del titolo a soggetto diverso, l’inesistenza della sessione straordinaria d’esame dell’agosto 2013, le dichiarazioni dei commissari e del presidente — sono stati valutati secondo il criterio del più probabile che non.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ha escluso la buona fede: il convenuto non aveva mai sostenuto l’esame e non poteva ignorare la falsità del titolo. La condotta è stata ascritta a titolo di dolo, avendo egli intenzionalmente dichiarato il possesso di un titolo mai conseguito per ottenere un indebito vantaggio a discapito degli altri concorrenti. La Sezione ha giudicato inconferenti i precedenti richiamati dalla difesa (Sez. Emilia-Romagna n. 79/2018 e Sez. Lombardia n. 13/2025), per la diversità fattuale delle rispettive vicende.

Il nesso di causalità è stato ritenuto sussistente: gli incarichi di supplenza costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inserimento in graduatoria conseguito con la falsa dichiarazione. La violazione di norme imperative poste a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità ex art. 97 Cost. rende il rapporto instaurato sine titulo geneticamente illecito. La Corte ha però riconosciuto una parziale utilità della prestazione, non qualificata e fungibile, liquidando equitativamente il danno nella misura del 50% delle retribuzioni lorde, in continuità con il proprio orientamento (Sez. Veneto n. 32 e n. 68 del 2026). Il convenuto è stato condannato al pagamento di euro 8.079,69, importo comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali dal deposito e spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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