Detenzione domiciliare sanitaria: il giudizio di bilanciamento tra salute e pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 28240 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di dati o documentazione clinica che attestino l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, il giudice chiamato a decidere sull’istanza di detenzione domiciliare sanitaria non può fondare il rigetto sulla sola pericolosità sociale. Egli è tenuto a effettuare il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di contenimento della residua pericolosità e la tutela della salute, dando conto della documentazione medica in atti. La valutazione sulla grave infermità ex art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. è un giudizio bifasico, prima in astratto e poi in concreto, che impone, in caso di dubbio, la nomina di un perito. La motivazione che ometta ogni riferimento alle concrete condizioni di salute è pertanto carente.

Il Fatto

Un condannato ha proposto istanza di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare presso una Comunità Terapeutica Assistita. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza del 21 gennaio 2026, ha rigettato la richiesta.

Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il Tribunale, secondo la difesa, aveva omesso ogni considerazione sulle condizioni di salute del condannato, documentate dalle perizie depositate, senza effettuare il necessario giudizio comparativo. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato. Il quadro normativo di riferimento è duplice. Da un lato, l’art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen. impone il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti della persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ovvero da malattia particolarmente grave che renda le condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, purché la malattia sia in fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili. Dall’altro, il differimento facoltativo ex art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. può essere concesso al condannato affetto da grave infermità fisica che renda le condizioni di salute incompatibili con il carcere.

Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione, ove il giudice ritenga che l’esigenza di contenere la residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute. La Corte richiama in proposito Sez. I n. 21355 del 2021 e precisa che il giudizio deve coinvolgere il bilanciamento tra istanze sociali correlate alla pericolosità e condizioni complessive di salute (Sez. I n. 37062 del 2018).

La valutazione sulla grave infermità è poi un giudizio bifasico. Va effettuato dapprima in astratto, considerando l’inquadramento nosografico della patologia e l’astratta possibilità di cura, poi in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie, dell’istituto di detenzione e delle strutture di possibile trasferimento, nonché della concreta incidenza dell’ambiente sul quadro clinico del detenuto (Sez. I n. 36875 del 2021; Sez. I n. 50998 del 2018). Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero esterno ai sensi dell’art. 11 ord. pen. (Sez. I n. 37216 del 2014; Sez. I n. 8936 del 2000).

Il giudice che, in presenza di documentazione attestante l’incompatibilità, ritenga di non accogliere l’istanza, deve disporre gli accertamenti medici nominando un perito (Sez. I n. 54448 del 2016), anche per verificare condizioni di sofferenza incompatibili con la prosecuzione della detenzione (Sez. I n. 9432 del 2024). Egli è tenuto ad accertare se le condizioni del condannato siano adeguatamente preservabili all’interno dell’istituto, alla luce della durata della pena, dell’età e della pericolosità sociale (Sez. I n. 37086 del 2023).

Nel caso esaminato il Tribunale non si è conformato a tali principi. Pur chiamato a pronunciarsi sull’applicazione della detenzione domiciliare sanitaria, ha fondato la decisione esclusivamente sulla ritenuta pericolosità del condannato. La motivazione, priva di qualsiasi riferimento alla documentazione medica e alle concrete condizioni di salute, è carente, perché non dà conto del bilanciamento necessario. Da qui l’annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania, libero nell’esito, per un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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