Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione di appello (Cass. pen. Sez. II n. 1780 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e non ne scalfisca il percorso argomentativo. L’interpretazione della volontà delle parti espressa in una clausola contrattuale, e segnatamente dell’accordo di separazione, costituisce attività eminentemente di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizio logico della motivazione. La mancanza di una prova specifica sul dedotto infimo valore dei beni non consente di escludere l’elemento soggettivo del reato. L’insindacabilità dell’accertamento di fatto preclude la censura sulla sussistenza del dolo.
Il Fatto
La Corte di appello, parzialmente riformando la decisione di primo grado, assolve l’imputato dai reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e di violenza privata, per difetto dell’elemento soggettivo. Lo assolve altresì dal furto commesso ai danni della figlia, per non punibilità ai sensi dell’art. 649 cod. pen., revocando le relative statuizioni civili.
Conferma invece la condanna per il fatto commesso ai danni dell’ex coniuge, riqualificato come appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen., con riduzione della pena e della provvisionale. Propongono ricorso per cassazione sia l’imputato, lamentando vizi di motivazione sulla responsabilità e sulle spese, sia la parte civile, contestando l’interpretazione dell’accordo di separazione e la coerenza tra dispositivo e motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. Quanto al primo ricorrente, il motivo non si confronta adeguatamente con la doppia motivazione conforme di merito, che ha accertato la presenza nel garage di beni della parte civile, dei quali l’imputato, avendone la disponibilità, si è disfatto senza interloquire con la parte offesa.
Sul dedotto infimo valore dei beni, la Corte rileva che non è stata raccolta alcuna prova specifica e che in quel locale risultavano presenti anche mobili. La statuizione di merito è pertanto incensurabile. Il secondo motivo è manifestamente infondato: non sussistono statuizioni civili in favore della figlia, essendone stata disposta la revoca, con conseguente riduzione delle spese liquidate alla sola parte civile.
Quanto alla parte civile ricorrente, la Corte osserva che i motivi attengono al merito e non sono consentiti. L’interpretazione dell’accordo di separazione è attività di merito e non presenta vizi logici: muove dall’assunto, incensurabile, che l’imputato aveva chiuso solo alcune stanze, senza impedire l’accesso all’unica stanza riservata all’ex coniuge.
La Corte richiama il principio secondo cui l’accertamento della volontà contrattuale non è sindacabile se condotto senza violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti e sorretto da congrua motivazione, citando Sez. IV n. 4754 del 2020 e Sez. II n. 750 del 1971. Nessuna contraddizione sussiste tra dispositivo assolutorio e motivazione, trattandosi di valutazione non manifestamente illogica.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. È rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, non presente all’udienza e autrice di memoria priva di contenuti rispetto alle censure coltivate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita
- Art. 649 c.p. – Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti