Sostituzione misura per evasione domiciliari e fatto lieve entità (Cass. pen. Sez. III n. 2814 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità. La valutazione sulla lieve entità può riguardare anche l’allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, e va condotta tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile e dell’entità del danno o del pericolo derivati. La sostituzione prescinde da un previo giudizio di lieve entità che il Tribunale del riesame abbia omesso: è sufficiente che la motivazione abbordi in modo logico e completo i profili della lievità e dello stato di necessità. Il controllo di legittimità resta circoscritto al vizio di motivazione e al travisamento della prova, non sindacando la valutazione di merito sulla pericolosità del soggetto.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del 9/8/2024, rigettava l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza emessa dalla locale Corte di appello il 10/7/2024, confermando la misura cautelare della custodia in carcere.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt. 276, 299, 310, 325 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato la misura senza valutare la lievità della condotta di evasione, riconosciuta anche dal giudice del rito direttissimo, senza esaminare lo stato di necessità e senza considerare che la condotta, motivata da primarie necessità, non presentava connotati di gravità tali da giustificare l’aggravamento.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato. La disposizione di riferimento è l’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., secondo cui in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanamento, e in caso di manomissione dei mezzi elettronici di controllo, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la lieve entità della violazione, che consente di non disporre l’aggravamento, può trovare applicazione anche nel caso di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura. La gravità va valutata tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile e dell’entità del danno o del pericolo derivato, come ricordato citando Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020 e Sez. 3, n. 13369 del 31/1/2024.

Nel caso concreto, il Collegio non riscontra il dedotto vizio di motivazione. Gli argomenti sottoposti al Tribunale hanno trovato adeguato e logico sviluppo nell’ordinanza impugnata, che ha esaminato sia il profilo della lieve entità, sia quello dello stato di necessità, rigettando l’appello con valutazioni non censurabili.

In particolare, l’ordinanza ha rilevato che il ricorrente si era reso responsabile di più violazioni delle prescrizioni cautelari e che la Corte di appello, nel confermare la condanna per il delitto di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, aveva applicato gli arresti domiciliari in forza di un nuovo fatto di reato, commesso quando il soggetto era sottoposto a misura non custodiale. Il Tribunale ha poi sottolineato i molteplici precedenti penali e la totale noncuranza verso i provvedimenti cautelari, facendo emergere la particolare pericolosità sociale.

Quanto allo stato di necessità, il Tribunale lo ha escluso: il ricorrente era stato colto in ore serali a circa 40 metri dall’abitazione e si era dato alla fuga, prima negando l’allontanamento e poi giustificandolo con la necessità di gettare l’immondizia. Non era stata dedotta la mancanza di familiari o di altre persone in grado di offrirgli assistenza, anzi era stata menzionata una vicina che in un’occasione gli aveva offerto un pasto. Da ciò la considerazione, non manifestamente illogica, che tale persona avrebbe verosimilmente potuto provvedere. L’allontanamento era inoltre avvenuto in una zona nota come rilevante piazza di spaccio, rendendo la violazione di sicura gravità.

Esclusi il travisamento della prova e l’illogicità della motivazione, il ricorso è dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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