Accertamento alcolemico mediante prelievo ematico e libertà di metodo (Cass. pen. Sez. VII n. 2861 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di guida in stato di ebbrezza, l’accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico è idoneo a fornire la prova dello stato di ebbrezza, non essendo prescritto che l’analisi si articoli su due prove successive, disciplina dettata solo per l’accertamento mediante etilometro. Il codice della strada e il relativo regolamento non impongono alcuna particolare modalità di analisi del sangue, lasciando al personale medico libertà di scelta del metodo, purché questo sia scientificamente corretto. Le censure difensive che contestino genericamente l’inattendibilità delle risultanze del prelievo, senza specificare le ragioni dell’invalidità del metodo seguito, sono inidonee a incrinare l’affermazione di penale responsabilità.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato dal Tribunale di Lucca, con sentenza del 21 giugno 2023, alla pena di mesi sei di arresto e 2.100,00 euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S.. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 aprile 2024, ha confermato integralmente la condanna.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando un vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, per assenza di elementi probatori ulteriori rispetto al prelievo ematico eseguito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. La difesa contestava l’attendibilità delle risultanze del prelievo ematico, sostenendone l’inesatta esecuzione. Sul punto i giudici di merito avevano osservato che il tasso alcolemico rilevato era ampiamente superiore al valore soglia previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., risultando pertanto pienamente idoneo a provare lo stato di ebbrezza in cui versava l’imputato al momento del fatto.
La Corte ha precisato che non è prescritto che l’accertamento ematologico si articoli su due prove successive: si tratta di una disciplina differente da quella dettata per l’accertamento mediante etilometro. La difesa, inoltre, aveva omesso di censurare specificamente l’inattendibilità delle risultanze, limitandosi a rilievi non supportati da elementi idonei a suscitare perplessità significative sulla loro validità.
Il Collegio ha ribadito un rilievo dirimente: non era stato chiarito per quale ragione risultasse assoluta e comprovata l’invalidità del metodo di analisi seguito. Ha richiamato il costante indirizzo di legittimità secondo cui, ai fini dell’accertamento della concentrazione alcolica, il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue, lasciando al personale medico libertà di scelta nel metodo da utilizzare, purché scientificamente corretto.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 186 C.d.S. – Guida sotto l'influenza dell'alcool