Ricorso straordinario ex art 625-bis inammissibile contro ordinanza cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 3094 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per la correzione dell’errore materiale o di fatto di cui all’art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen. è previsto soltanto in favore del condannato, a seguito di pronuncia irrevocabile di condanna. Ne consegue che il rimedio è inammissibile quando proposto avverso provvedimenti di natura diversa, e in particolare avverso i provvedimenti emessi in fase cautelare, come l’ordinanza del Tribunale del riesame che rigetta la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura per decorso del termine di durata: si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato e che intervengono ante iudicatum. Il ricorso proposto per motivi non previsti è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. L’intervenuta rinuncia al ricorso non determina una sopravvenuta carenza di interesse, perché l’impugnazione era ab origine inammissibile.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dal rigetto, da parte della Corte di cassazione, di un ricorso proposto ex art. 311 cod. proc. pen. con cui si chiedeva dichiararsi la perdita di efficacia della misura cautelare per decorso del termine di fase ex art. 303, comma 2, cod. proc. pen. La richiesta seguiva l’annullamento con rinvio, disposto dalla stessa Corte nel parallelo giudizio di cognizione, della sentenza di appello resa nei confronti di più imputati.

Avverso quella decisione il difensore dell’indagato ha proposto ricorso straordinario, deducendo un errore percettivo: la Corte avrebbe valutato soltanto il termine di fase conseguente all’annullamento con rinvio, omettendo il computo del termine di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. Successivamente è intervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore con procura speciale dell’indagato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile su un duplice e autonomo rilievo. Il primo è di carattere formale: l’impugnazione è stata oggetto di espressa rinuncia. Il secondo, decisivo, attiene alla stessa ammissibilità del rimedio, che la Corte qualifica come ab origine inammissibile.

Il percorso argomentativo muove dal dato normativo. L’art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen. riserva il ricorso straordinario al solo condannato, a seguito di pronuncia irrevocabile di condanna. La norma è stata costantemente interpretata nel senso che il rimedio, se rivolto contro un provvedimento di natura diversa, risulta proposto per motivi non previsti e incorre nella sanzione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il rimedio resta limitato ai casi in cui la decisione della Cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Ne deriva che, per tutte le decisioni che intervengono in procedimenti ante iudicatum — i provvedimenti cautelari, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle sulla rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo — non vi è spazio per la correzione dell’errore di fatto, perché manca un condannato quale destinatario.

Nel caso concreto il provvedimento impugnato è un’ordinanza cautelare, estranea al perimetro applicativo della norma. La Corte esclude quindi che la rinuncia possa aver prodotto una sopravvenuta carenza di interesse: poiché il ricorso era fin dall’origine inammissibile, nessun interesse sopravvenuto poteva venir meno. Da qui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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