Ricusazione del giudice: inammissibilità de plano e connessione probatoria (Cass. pen. Sez. VI n. 3102 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di ricusazione dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza è decisa con procedura camerale de plano, senza preventiva fissazione dell’udienza e senza avviso alle parti, poiché l’art. 41, comma primo, cod. proc. pen. impone al collegio di provvedere «senza ritardo» e non richiama le forme dell’art. 127 cod. proc. pen., riservate alla decisione di merito. Non sussiste incompatibilità tra la declaratoria di inammissibilità e una motivazione articolata sulle ragioni della manifesta infondatezza. La mera connessione investigativa o probatoria tra due procedimenti, in assenza di una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto, non integra alcuna delle cause di ricusazione tassativamente previste dall’art. 37 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, imputato di corruzione in atti giudiziari, aveva presentato dichiarazione di ricusazione nei confronti del Presidente del collegio del Tribunale di Roma, assumendo che quest’ultimo, in un diverso dibattimento celebrato contro il magistrato tributario coimputato, avesse conosciuto prove rimaste ignote alla difesa. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 19.09.2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza e condannato il ricorrente al pagamento di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

Avverso tale ordinanza i difensori hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione su una seconda dichiarazione di ricusazione, l’illegittimità del procedimento de plano in luogo dell’udienza camerale e l’erronea esclusione della causa di ricusazione fondata sulla connessione probatoria tra i due processi.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, perché i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati. Quanto alla pretesa mancanza di motivazione sulla dichiarazione depositata il 24 luglio 2024, la Corte ha rilevato che la Corte di appello ne aveva espressamente dato atto e che le deduzioni erano pressoché identiche a quelle della precedente istanza, così da giustificare una valutazione congiunta.

Sul secondo profilo, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza va dichiarata con procedura camerale de plano, senza sentire le parti in camera di consiglio. L’art. 41, comma primo, cod. proc. pen. prescrive che il collegio provveda «senza ritardo» e non richiama, a differenza del comma terzo relativo alla decisione di merito, le forme dell’art. 127 cod. proc. pen. A sostegno sono richiamati Sez. 4 n. 42024 del 2017, Sez. 1 n. 6621 del 2010 e Sez. 3 n. 19964 del 2007. Non vi è, inoltre, incompatibilità logica tra la declaratoria di inammissibilità e una motivazione complessa sulle ragioni della manifesta infondatezza (Sez. 3 n. 18043 del 2019; Sez. 2 n. 27611 del 2007).

Nel merito, la Corte ha confermato che non ricorre alcuna causa di ricusazione ex art. 37 cod. proc. pen. I processi pendenti contro il magistrato tributario presentano al massimo una connessione investigativa o probatoria, non una valutazione di merito sullo stesso fatto e sul medesimo soggetto. È stata esclusa l’applicabilità delle statuizioni della Corte cost. n. 283 del 2000, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la ricusazione del giudice che abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto. Poiché le norme sulla ricusazione sono di stretta interpretazione, la sola connessione probatoria non basta (Sez. 5 n. 11980 del 2017; Sez. 6 n. 14 del 2013; Sez. 6 n. 37635 del 2024).

È stata altresì esclusa la causa di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., perché la pronuncia di una sentenza non costituisce manifestazione indebita di convincimento fuori dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali, richiedendosi che l’esternazione avvenga senza necessità funzionale (Sez. Un. n. 41263 del 2005). Il rigetto delle richieste istruttorie è peraltro impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame. Da qui la condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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