Ammonimento per stalking: basta il quadro indiziario e la regola del più (TAR Lombardia n. 1925 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ammonimento del Questore per condotte riconducibili al reato di atti persecutori, il presupposto del provvedimento è costituito dalla sussistenza di condotte reiterate di minaccia o molestia idonee a cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero a costringere la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita. L’amministrazione non è tenuta ad accertare l’elemento soggettivo dell’agente, né i fatti devono essere dimostrati secondo il canone penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. È sufficiente un quadro indiziario che, alla stregua della regola del “più probabile che non”, consenta di ritenere l’istante autore del comportamento reiterato. Il potere di ammonimento è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza e della proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente è stata destinataria di un provvedimento con cui la Questura di Varese l’ha ammonita, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, a tenere una condotta conforme alla legge. L’amministrazione ha ravvisato condotte riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen. nei confronti dell’ex coniuge, consistenti in messaggi minacciosi e provocatori, presentazioni sul luogo di lavoro e un’aggressione avvenuta alla presenza della figlia minore.
La donna ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo eccesso di potere sotto i profili dell’istruttoria e della motivazione e contestando la sussistenza dei fatti posti a fondamento dell’atto. In particolare, ha contestato l’attendibilità dei video e la modalità di deposito delle trascrizioni delle conversazioni, sostenendo l’interesse dell’ex coniuge a ottenere l’ammonimento in vista del giudizio di separazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile muovendo dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009, che consente alla persona offesa di chiedere al Questore l’ammonimento fino a quando non sia proposta querela per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter cod. pen. Il presupposto dell’atto coincide con le condotte che integrano la fattispecie di atti persecutori: condotte reiterate di minaccia o molestia atte a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, a ingenerare un fondato timore per l’incolumità o a costringere la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita.
I giudici sottolineano la funzione preventiva dell’ammonimento, che anticipa la tutela rispetto all’intervento penale e mira a scoraggiare condotte persecutorie dagli esiti irreparabili. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7486/2023 e n. 748/2023), il Collegio evidenzia che l’accertamento amministrativo deve verificare la condotta imputabile all’agente e la lesione del benessere psico-fisico dell’interessato, senza dover provare l’elemento soggettivo. Ne deriva che, sul piano probatorio, non opera il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio proprio del processo penale (Cass. pen., Sez. V, n. 5958/2024), essendo sufficiente un quadro indiziario valutato secondo la regola del “più probabile che non”.
Quanto al sindacato giurisdizionale, il potere di ammonimento è connotato da ampia discrezionalità, controllabile nei limiti del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza e della proporzionalità. Nel caso concreto, il Collegio rileva che l’istruttoria della Questura si fonda su un quadro fattuale ampio ed esaustivo: il referto del pronto soccorso con prognosi di quindici giorni per le lesioni riportate dall’ex coniuge, la denuncia per lesioni e minacce, la richiesta di ammonimento e due annotazioni della Questura con le conversazioni intervenute tra maggio e novembre 2022 e i video relativi alla presenza della ricorrente sul luogo di lavoro. Tali elementi, concordemente convergenti, depongono per una situazione di pericolo da condotte reiterate assimilabili allo stalking.
Il Collegio osserva che la ricorrente non contesta il contenuto dei messaggi, ma solo la modalità del loro deposito, e conferma la presenza sul posto di lavoro. Le censure si risolvono in una diversa lettura dei fatti e nel richiamo, errato, all’art. 3 della legge n. 119 del 2013, norma estranea al caso perché riferita all’ammonimento per violenza domestica. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori
- Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti