Misure cautelari: il tempo trascorso rileva solo con altri elementi (Cass. pen. Sez. III n. 6595 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, il tempo trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura può integrare un elemento idoneo alla revoca o alla sostituzione solo ove ricorra insieme ad altri elementi che consentano di qualificarlo come fatto sopravvenuto, incidente sulle esigenze cautelari. La valutazione del c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato è richiesta, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., al giudice che emette l’ordinanza applicativa; analoga valutazione non è imposta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione, rispetto alle quali rileva il solo tempo successivo all’applicazione della misura. Il pericolo di reiterazione va valutato non solo con riguardo ai reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche a quelli di uguale natura per bene tutelato e modalità esecutive, e non è escluso dalla disponibilità di misure meno afflittive, ivi compreso il braccialetto elettronico.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti, chiedeva la sostituzione con gli arresti domiciliari. Il tribunale del riesame di Bologna, adito con atto qualificato come appello, confermava il rigetto della richiesta.
Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 275, comma 2, cod. proc. pen. e la mancata illustrazione della inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, oltre alla mancata considerazione della distanza cronologica tra i fatti e della condotta di reinserimento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Il tribunale aveva illustrato l’ipotesi di incolpazione — detenzione di ingenti quantitativi di cocaina in plurime sedi — e richiamato la precedente condanna, seguita da annullamento con rinvio limitato alla sola determinazione della pena. Su questa base aveva congruamente spiegato la permanenza delle esigenze cautelari, ravvisando nei contatti con ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti il pericolo di recidiva, non escluso neppure in sede domiciliare.
Quanto alla sopravvenuta decisione di annullamento, il tribunale aveva osservato che, anche in caso di rideterminazione favorevole della pena, il presofferto cautelare sarebbe rimasto frazione minima della pena espianda, così escludendo ogni violazione del canone di proporzionalità. La Corte richiama il principio per cui il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento non solo ai reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche a quelli di uguale natura per bene tutelato e modalità esecutive (Sez. 6 n. 47887 del 25.09.2019).
Sul tempo trascorso durante l’applicazione della misura, la Corte ribadisce che esso può rilevare ai fini della revoca o della sostituzione solo in presenza di ulteriori elementi che ne consentano la qualificazione come fatto sopravvenuto. Il “tempo silente” dalla commissione del reato è oggetto di valutazione, ex art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. (Sez. 2 n. 12807 del 19.02.2020).
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Il tribunale ha illustrato la inadeguatezza degli arresti domiciliari e l’assenza di vizi di proporzionalità, spiegando come il pericolo di reiterazione, anche in sede domiciliare, non sarebbe ostacolato neppure dal braccialetto elettronico. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 24 del 24.11.1999, n. 12 del 31.05.2000 e n. 47289 del 24.09.2003, secondo cui sono disattese le deduzioni difensive, ancorché non espressamente confutate, logicamente incompatibili con la decisione adottata. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice
- Art. 299 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure