Ricorso inammissibile se ripropone motivi d’appello senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 10693 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile, per difetto di specificita’ ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente i motivi gia’ proposti in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La specificita’ dei motivi va valutata non solo intrinsecamente, per la genericità delle ragioni, ma anche estrinsecamente, quando manchi correlazione tra la complessita’ della decisione impugnata e le censure prospettate. Le statuizioni sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento tra circostanze, sorrette da sufficiente motivazione, sfuggono al sindacato di legittimita’ in quanto espressione di discrezionalita’ tipica del giudizio di merito. Non e’ altresi’ impugnabile la statuizione sulla provvisionale, di natura discrezionale e meramente delibativa.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia dell’08.03.2024, che lo aveva condannato per il reato di estorsione di cui all’art. 629 cod. pen., confermando la decisione di primo grado.

Con il primo motivo contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e la conseguente qualificazione giuridica del fatto. Con il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio e il giudizio di comparazione tra circostanze. Con l’ultimo motivo impugnava le statuizioni civili in punto di prova del danno e quantificazione della provvisionale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il primo motivo, oltre a essere privo dei requisiti di specificita’ richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen., era totalmente reiterativo delle doglianze gia’ esaminate in appello, in mancanza di confronto con la motivazione dei giudici di merito, immune da manifesta illogicita’.

I giudici di legittimita’ hanno precisato che la mancanza di specificita’ dei motivi va apprezzata anche estrinsecamente, quando le censure, per la loro apparente genericità, omettano di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la decisione impugnata. Le doglianze difensive, peraltro, tendevano a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimita’ in assenza di specifici e decisivi travisamenti.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che le statuizioni sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento tra opposte circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfuggono al sindacato di legittimita’ qualora sorrette da sufficiente motivazione. L’onere argomentativo puo’ ritenersi assolto anche mediante richiami a espressioni quali “pena congrua” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una dettagliata motivazione quando venga irrogata una pena inferiore alla media edittale.

In relazione al giudizio di cui all’art. 69 cod. pen., la soluzione dell’equivalenza puo’ ritenersi congruamente motivata ove il giudice si sia limitato a ritenerla la piu’ idonea a realizzare l’adeguatezza della pena, ovvero abbia fatto riferimento anche a uno solo dei parametri dell’art. 133 cod. pen., senza necessita’ di analitica esposizione dei criteri adoperati.

Infine, la Corte ha affermato che non e’ impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione sulla concessione e quantificazione della provvisionale, trattandosi di decisione discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. Il ricorso e’ stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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