Ricorso in cassazione travisato in doglianze di fatto e inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 36928 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si risolva in mere doglianze di fatto, riproduttive di profili già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale. La doglianza che prefiguri una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, senza individuare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze valorizzate dai giudici di merito, è estranea al sindacato di legittimità. È manifestamente infondato il motivo che investa il trattamento sanzionatorio e i benefici, quando la motivazione del giudice di merito sia immune da vizi logici e giuridici.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma aveva confermato la sua responsabilità, dolendosi della qualificazione giuridica dei fatti, della sussistenza del reato di minaccia e del trattamento sanzionatorio.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 393, 56 e 629 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità. Con il secondo lamentava violazione degli artt. 612 e 660 cod. pen. e vizio di motivazione sulla configurabilità della minaccia. Con il terzo censurava, ai sensi degli artt. 62, n. 2), 133, 164 e 175 cod. pen., il diniego delle attenuanti e dei benefici.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi e ne rileva l’estraneità al giudizio di legittimità. Le censure non sono formulate nei termini consentiti dalla legge perché si sostanziano in mere doglianze in punto di fatto, oltre che in profili già prospettati in appello e compiutamente disattesi dal giudice di merito.

Il passaggio centrale dell’argomentazione riguarda il rapporto tra doglianza e motivazione impugnata. Le censure non si confrontano effettivamente con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza gravata e appaiono volte a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie.

La Corte ribadisce che tale operazione è inammissibile ove resti priva della puntuale individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito. A sostegno richiama Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani e Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, che delimitano il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. La Corte territoriale ha reso sul punto una motivazione immune da vizi, escludendo la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 2), cod. pen. per difetto di elementi idonei a dimostrare la commissione di un fatto ingiusto da parte della persona offesa. Ha inoltre reputato la pena congrua in relazione alla durata della condotta, protrattasi per circa due mesi, e alla gravità delle minacce proferite, richiamando i rilevanti precedenti penali a carico del ricorrente, ostativi alla concessione dei benefici di legge.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 660 c.p.

Tutte le 66 sentenze sull'art. 660 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *