Concorso di colpa della vittima e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. IV n. 13140 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, la mancanza dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva del rimorchio trainato da un trattore, in violazione dell’art. 153 del d.lgs. n. 295 del 1992, integra un fattore causale del tamponamento che non è neutralizzato dalla condotta imprudente della vittima, la quale opera come concausa e non come causa esclusiva dell’evento. La presenza di persone a terra munite di torce elettriche non equivale, sul piano causale, alla funzione dei prescritti dispositivi di segnalazione. In sede di legittimità, la valutazione dei giudici di merito in termini di concorso di colpa, se sorretta da motivazione non incongrua né illogica, resiste alle censure di vizio motivazionale. È invece fondato il motivo che denuncia la rideterminazione della pena in reformatio in peius, quando la Corte di appello, in difetto di impugnazione del Pubblico Ministero, adotti una pena base più alta del minimo edittale pur prendendo atto dell’errore del giudice di primo grado che aveva dichiarato di attenersi a quel minimo.
Il Fatto
Un conducente percorreva di notte, alla guida di un trattore con rimorchio privo di luci di posizione, una strada extraurbana non illuminata, in procinto di svoltare a sinistra, coadiuvato da due persone a terra. Un’autovettura sopraggiunta, procedendo a velocità superiore al limite consentito, tamponava violentemente il rimorchio: il conducente riportava lesioni gravissime e decedeva. I giudici di merito hanno riconosciuto il conducente del trattore responsabile del reato di omicidio colposo, escludendo che la condotta imprudente della vittima avesse interrotto il nesso causale e qualificandola come concausa.
La sentenza di appello ha integralmente confermato la condanna, con pena di un anno e sei mesi di reclusione, sospensione condizionale e circostanze attenuanti generiche. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra cui la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. per la rideterminazione della pena avvenuta in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero.
La Motivazione della Corte
I primi cinque motivi sono stati esaminati congiuntamente perché convergono su un unico nucleo: la difesa sostiene che la presenza delle due persone a terra con le torce elettriche, siccome visibili, avrebbe sostituito la funzione delle luci posteriori del rimorchio, con radicale esclusione del nesso di causalità. Il ricorrente censurava anche il mancato sequestro e la mancata perizia delle torce, nonché il travisamento delle dichiarazioni testimoniali.
La Corte ha ritenuto il ragionamento dei giudici di merito immune da vizi. Entrambi i gradi avevano accertato che il trattore procedeva di notte, al buio, con un mezzo ingombrante privo di idonea illuminazione, in violazione dell’art. 153 del d.lgs. n. 295 del 1992 e delle regole generali di prudenza, diligenza e perizia. La condotta della vittima, che viaggiava ad alta velocità e senza fari abbaglianti, è stata correttamente qualificata in termini di concorso di colpa, e non di causa esclusiva dell’evento.
Quanto alla perizia sulle torce, la Corte ha osservato che la sua assenza non vizia la decisione, poiché il racconto dei testimoni non risulta travisato e indica una capacità di illuminazione limitata a circa tre metri. Il riferimento alla visibilità della presenza umana non può sostituire la funzione segnaletica dei dispositivi prescritti dal codice della strada.
Diversa è stata la conclusione sul sesto motivo. La Corte di appello aveva confermato la pena di un anno e sei mesi di reclusione pur muovendosi all’interno di una forbice edittale diversa e meno grave, compresa tra sei mesi e cinque anni, e pur prendendo atto dell’errore del Tribunale, che aveva dichiarato di volersi attenere al minimo edittale. In difetto di impugnazione del Pubblico Ministero, l’adozione di una pena base più elevata integra una reformatio in peius vietata.
Ne è conseguito l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello, e il rigetto del ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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