Danno erariale da tangenti, disservizio e immagine nel reparto appalti dell’Esercito (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 512 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’atto interruttivo della prescrizione notificato a uno dei condebitori in solido estende i propri effetti a tutti gli altri, ai sensi dell’art. 1310, primo comma, cod. civ., purché i coobbligati abbiano concorso al medesimo evento dannoso con condotta dolosa e illecito arricchimento. L’efficacia estensiva va valutata ex ante, al momento della contestazione dell’illecito, restando indifferente la sopravvenuta assoluzione penale di uno dei convenuti. Il danno all’immagine, disciplinato dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, presuppone una sentenza penale di condanna passata in giudicato e si presume pari al doppio dell’utilità illecitamente percepita, con ripartizione parziaria pro quota tra i concorrenti in deroga alla solidarietà. Il danno da disservizio esige la prova di una gestione complessivamente deviata e può ascriversi al solo comandante responsabile della struttura, in ragione della culpa in vigilando.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio cinque dipendenti civili e militari in servizio presso un reparto infrastrutture dell’Esercito, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di un danno erariale di euro 177.158,54 a titolo di danno da tangente, da disservizio e all’immagine. Le condotte risalivano al biennio 2014/2015 e riguardavano gare d’appalto pilotate a favore di un imprenditore locale.

Instauratosi il contraddittorio, tutti i convenuti eccepivano la prescrizione del credito erariale, assumendo che il primo atto interruttivo fosse l’invito a dedurre notificato solo nel 2023. La Procura replicava che almeno un atto di messa in mora, notificato a uno dei convenuti nel novembre 2020, aveva interrotto il termine per tutti, in forza del vincolo solidale.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione, riferendola ai soli diritti risarcitori da tangente e da disservizio, giacché il danno all’immagine può concretizzarsi solo con il passaggio in giudicato delle sentenze penali, avvenuto dal 2018. Il Collegio esclude che l’accesso della Guardia di Finanza del novembre 2015 o la notizia di reato del gennaio 2015 integrino la piena conoscibilità dei fatti dannosi, essendo coperti da segreto istruttorio. Il dies a quo va collocato al gennaio 2016, con la prima ordinanza di custodia cautelare.

Poiché il termine sarebbe spirato nel gennaio 2021, assume rilievo decisivo l’atto di messa in mora notificato a uno dei convenuti il 25.11.2020. La Corte applica l’art. 1310 cod. civ. al giudizio contabile, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Toscana ord. 49/2023, I Appello n. 317/2020, Piemonte n. 205/2021). L’efficacia estensiva opera ex ante e non è scalfita dalla successiva assoluzione di uno dei coobbligati.

Sul merito, il Collegio accerta il danno da tangente limitatamente a tre gare, per complessivi euro 48.000, applicando il ragionamento presuntivo della traslazione della tangente sul costo finale dei lavori, commisurato intorno al 10% del valore dell’appalto. Restano escluse le gare non sostenute da sentenze accertative della dazione.

Il danno da disservizio è ravvisato solo in capo al comandante del reparto. Questi, pur assolto in sede penale, non si avvide delle condotte illecite dei sottoposti, con culpa in vigilando. La Corte quantifica il pregiudizio nel 30% della retribuzione lorda percepita nel periodo degli episodi corruttivi, pari a euro 13.954,437.

Quanto al danno all’immagine, la Corte applica il criterio presuntivo del doppio dell’utilità percepita, richiamando l’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 e l’art. 51 C.G.C.. Il pregiudizio reputazionale, suffragato dal clamor fori documentato dalle cronache, è addebitato ai soli convenuti nei cui confronti è intervenuta condanna definitiva, con ripartizione parziaria pro quota in deroga alla solidarietà. Il provvedimento accoglie parzialmente la domanda, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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