Revocazione per errore di fatto e inesatta applicazione del principio di diritto (Cass. civ. Sez. III n. 11811 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto, ex artt. 391-bis e 395, num. 4, cod. proc. civ., l’errore deve consistere in una svista percettiva, non in un errore di giudizio. Esso postula un contrasto, risultante con immediatezza e obiettività senza indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. L’errore deve inoltre essere essenziale e decisivo, riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e avere carattere autonomo, incidendo esclusivamente sulla sentenza di legittimità. Non integra errore di fatto, ma tipico error in iudicando, la non corretta applicazione al caso esaminato di un principio di diritto pure esattamente individuato.
Il Fatto
Su istanza della banca, il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma in danno dei due clienti. Proposta opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. e resi i provvedimenti sulla provvisoria esecuzione, il Tribunale accordava il termine per l’attivazione del procedimento di mediazione. Non ottemperata la prescrizione, dichiarava improcedibile l’opposizione ed esecutivo il decreto; la pronuncia era confermata in appello, sul rilievo che l’onere di esperire il tentativo gravasse sull’opponente.
Il ricorso per cassazione era rigettato con ordinanza della Suprema Corte, che correggeva la motivazione nel senso che l’onere di attivare la mediazione compete all’opposto. I clienti hanno quindi domandato la revocazione di tale ordinanza, deducendo la mancata percezione delle conseguenze derivanti dall’erronea applicazione del principio di diritto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito i presupposti della revocazione per errore di fatto. Occorre una svista immediatamente percepibile, non un errore di giudizio; l’errore deve essere essenziale e decisivo; deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità; non deve vertere su un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte e si sia svolta discussione, la pronuncia assume natura valutativa delle risultanze processuali e si sottrae al rimedio revocatorio. Ha inoltre richiamato la recente Cass., Sez. U, 19.07.2024, n. 20013 a compendio dei requisiti di ammissibilità.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata avesse bensì individuato l’arresto di nomofilachia (Cass., Sez. U, 18.09.2020, n. 19596) sull’onere di promuovere la mediazione, ma non ne avesse tratto correttamente le conseguenze. Segnatamente, aveva applicato l’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. riferendosi al dispositivo della sentenza di primo grado anziché a quello della sentenza di appello.
Tale censura, ha osservato il Collegio, è però oggetto di un tipico error in iudicando: la non corretta applicazione al caso del principio di diritto, pur esattamente individuato. La revocazione è perciò inammissibile, non denunciando alcun errore di fatto.
La Corte ha infine rilevato che l’erroneo decisum non arreca pregiudizio ai ricorrenti, perché dall’affermazione dell’ordinanza circa la caducazione del decreto ingiuntivo consegue un senso obbligato di lettura, tale che parti e giudici dovranno ritenere caducato il decreto.
Nota della Redazione
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