Ottemperanza al giudicato civile e penalità di mora contro il Ministero inadempiente (TAR Piemonte n. 828 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni. La domanda di esecuzione del giudicato civile è ammissibile quando la sentenza sia stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificata al domicilio reale dell’amministrazione, e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., va commisurata agli interessi legali e decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento. Il compenso del commissario ad acta è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e della relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali.
La sentenza era stata notificata al Ministero in data 05.08.2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente ha chiesto al TAR l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata risultava attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. La notificazione era avvenuta a mezzo PEC presso il domicilio reale dell’amministrazione.
Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava alcuna contestazione sull’omesso adempimento.
Il TAR ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, precisando che il relativo compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, con istanza indicante il proprio codice fiscale.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio l’ha ritenuta meritevole di accoglimento ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto, in aggiunta a quelli già disposti con la sentenza inottemperata, in ragione del carattere sanzionatorio e sollecitatorio dell’istituto. Il dies a quo è fissato nel giorno della notificazione della presente sentenza e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento tardivo ovvero in quello da cui ha efficacia la nomina del commissario.
Infine, rilevata la serialità del contenzioso relativo a condanne inottemperate per indennità sostitutiva delle ferie a favore di docenti a tempo determinato, il Collegio ha disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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