Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 584 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione soccombente presso il domicilio reale e, alla data di proposizione, è infruttuosamente decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Accertata l’omessa ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. Il compenso del commissario, quando le sue funzioni siano affidate a un dipendente pubblico, si intende compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La parte ricorrente propone giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, già resa dal Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, nella causa di lavoro avente a oggetto il riconoscimento delle somme connesse alla Carta del Docente. Chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme liquidate nel titolo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in via preliminare i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. Rileva che il titolo azionato è stato rilasciato in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificato mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Accerta inoltre che, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Su tali basi, e in assenza di contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato, la domanda è fondata.

Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.

Sul compenso del commissario, il Collegio ritiene che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, lo stesso debba intendersi compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggette a dimidiazione e ridotte in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale nell’esecuzione dei titoli della specie. Si provvede alla distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato.

Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Tribunale manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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