Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 130 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, quando il titolo sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificato al domicilio reale dell’ente soccombente. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 è applicabile anche all’azione di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, con compenso rientrante in quello già percepito dal dipendente pubblico incaricato.
Il Fatto
La ricorrente ha azionato il giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine. La somma liquidata ammontava a euro 4.335,38, oltre interessi legali. La sentenza civile era stata notificata in via telematica al Ministero, che era rimasto inerte.
La parte ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di pagamento in linea capitale e per interessi, riservando i profili relativi alle spese liquidate ai procuratori antistatari, e l’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in primo luogo i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto, che ha eliminato l’obbligo della spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio reale dell’ente.
Sul piano del termine, il Tribunale ha richiamato l’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, e ha accertato che alla data del ricorso erano decorsi inutilmente i centoventi giorni dalla notifica. L’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento.
Ricorrendo i presupposti, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega.
Il compenso del commissario è stato escluso, ritenendosi le funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico incaricato. Le spese processuali sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva.
Infine il Collegio ha rilevato che l’inerzia del Ministero non è un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale con plurime condanne inottemperate a carico dell’Erario. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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