Tardivo esercizio dei poteri conformativi ex art. 19 l. n. 241/1990 per la monetizzazione degli standard (TAR Lombardia n. 2373 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni dell’ente comunale relative alla monetizzazione sostitutiva della cessione delle aree a standard, a fronte della legittima presentazione di una SCIA, devono essere esercitate mediante poteri autoritativi entro il termine perentorio di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990. Decorso tale termine, l’amministrazione può intervenire solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. La carenza di dichiarazioni relative alla debenza della monetizzazione non integra una falsità o reticenza idonea a impedire il perfezionamento della SCIA, trattandosi di questione che si risolve nel versamento di una somma di denaro.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune una SCIA per modifiche interne e mutamento di destinazione d’uso di parte di un complesso industriale da uffici a centro estetico e benessere. Nella nota di accompagnamento, la società dichiarava espressamente di ritenere non dovuta la cessione di aree a standard, qualificando il cambio d’uso come non urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001.
Oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, il Comune comunicava l’avvio del procedimento per la conformazione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, richiedendo la monetizzazione delle aree a standard. La società, pur contestando la pretesa, chiedeva la monetizzazione e versava la somma richiesta con riserva, impugnando gli atti per tardività dell’intervento comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto le censure incentrate sul tardivo esercizio dei poteri conformativi da parte del Comune. Richiamando la giurisprudenza recente, ha chiarito che l’accertamento del mancato versamento o l’illegittimità della quantificazione delle somme richieste a titolo di monetizzazione è espressione di potestà autoritativa. La monetizzazione costituisce elemento essenziale della validità del titolo edilizio e attiene alla disciplina del territorio, differenziandosi dal contributo di costruzione che opera sul piano dell’efficacia nel rapporto paritetico.
Conseguentemente, le contestazioni dell’ente relative alla monetizzazione devono essere esercitate entro il termine perentorio di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990. Dopo lo spirare di tale termine, l’amministrazione può intervenire solo tramite autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, ricorrendone i presupposti.
Il Tribunale ha escluso l’applicabilità del principio invocato dal Comune secondo cui una SCIA incompleta non perfeziona la fattispecie. La società aveva esplicitato nella relazione accompagnatoria le ragioni della non debenza degli standard, escludendo ogni profilo di falsità o reticenza. La mancata indicazione della monetizzazione non integra una carenza strutturale idonea a impedire gli effetti della SCIA, trattandosi di questione che si risolve pur sempre nel versamento di una somma di denaro, come chiarito dal Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2024, n. 1215.
Da ciò è derivata l’illegittimità del provvedimento di conformazione e, in via derivata, della delibera di approvazione della monetizzazione e della successiva richiesta di pagamento. Il Comune è stato conseguentemente condannato a ripetere alla società la somma versata a titolo di monetizzazione.
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Nota della Redazione
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