Omessa pronuncia sull’incompleta esecuzione dell’obbligo di fare e vizio di attività (Cass. civ. Sez. II n. 18824 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione prende atto dell’avvenuta esecuzione dell’obbligo di fare è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., ed è irrilevante che sia contestualmente dichiarata l’estinzione del processo, trattandosi di presa d’atto della chiusura fisiologica del procedimento. La sentenza che definisce il relativo giudizio è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 cod. proc. civ. e 111 Cost. Integra omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., deducibile come error in procedendo in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il provvedimento che dichiari eseguito l’obbligo di fare senza rispondere alla doglianza sulla non completa esecuzione delle modalità attuative dettate dal giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, a definizione di un precedente giudizio, un titolo esecutivo che ordinava alla società di arretrare un manufatto a distanza legale dal proprio immobile. Dopo la notifica del titolo e dell’atto di precetto, la società non provvedeva all’arretramento, sicché il ricorrente attivava il procedimento di esecuzione degli obblighi di fare.
Il giudice dell’esecuzione, all’esito di una consulenza tecnica che riteneva sufficiente un abbassamento minimo del manufatto, dichiarava l’avvenuta esecuzione e disponeva l’archiviazione del fascicolo. Il ricorrente proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso tale provvedimento; il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che egli avesse dovuto impugnare l’ordinanza con cui erano state dettate le modalità esecutive e che la censura sull’entità dell’abbassamento eseguito non avesse rilievo. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla questione di ammissibilità, affermando che il provvedimento che accerta l’avvenuta esecuzione dell’obbligo di fare è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. Anche la contestuale dichiarazione di estinzione del processo non muta la natura del provvedimento, poiché costituisce solo presa d’atto della chiusura del procedimento esecutivo. La sentenza che definisce quel giudizio è quindi ricorribile per cassazione.
Nel merito, la Corte esamina il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente aveva lamentato che l’esecuzione non aveva riguardato la porzione del manufatto sovrastante di sessanta centimetri il marciapiede, ma solo una parte della terrazza di copertura, con un abbassamento limitato a dodici centimetri.
Il giudice di merito aveva risposto spostando l’attenzione sull’interpretazione del titolo operata con l’ordinanza del 8/7/2015, rilevando che il ricorrente avrebbe dovuto impugnarla. In tal modo, però, non aveva preso posizione sulla censura effettivamente proposta, relativa alla non completa esecuzione proprio delle modalità dettate dal giudice dell’esecuzione.
La Corte ricorda che l’omessa pronuncia integra un difetto di attività del giudice, che deve essere fatto valere con la specifica deduzione dell’error in procedendo. Solo tale deduzione consente alla parte di chiedere e alla Corte di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, altrimenti precluso, essendo in tal caso il giudice di legittimità giudice anche del fatto.
Poiché il ricorrente aveva dedotto l’error in procedendo, il sindacato investe direttamente l’invalidità denunciata, con accesso agli atti sui quali il ricorso si fonda, indipendentemente dalla sufficienza della motivazione. Il terzo motivo è pertanto fondato, con conseguente assorbimento degli altri e rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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