Clausola sociale e assunzione: prova del fatto costitutivo a carico del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21942 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore all’assunzione presso l’impresa subentrante nell’appalto, fondato sulla clausola sociale di cui all’art. 6 c.c.n.l. FISE, presuppone l’adibizione in via ordinaria del lavoratore all’appalto nei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione e fino alla scadenza effettiva del contratto. La prova di tale fatto costitutivo grava sul lavoratore, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e il giudice di merito può ritenere non raggiunta la dimostrazione del requisito senza che rilevi il mancato inserimento del nominativo nell’elenco trasmesso alla società subentrante. Resta estranea al thema decidendum, ove la domanda sia costruita sull’assunzione ex novo e non sulla continuità del rapporto, la disciplina del trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 cod. civ.
Il Fatto
La società subentra nell’appalto del servizio di igiene urbana di un Comune, in luogo dell’impresa uscente presso cui il lavoratore era addetto. Quest’ultimo agisce in giudizio per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società subentrante e per ottenere il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data di mancata assunzione.
Il giudice di primo grado respinge la domanda; la Corte d’appello conferma la decisione. Il lavoratore propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la violazione della clausola sociale e dell’art. 2112 cod. civ.; la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che l’originaria domanda aveva ad oggetto il diritto del lavoratore ad essere assunto dall’impresa subentrante, fondato sulla clausola sociale della norma collettiva. Il tema della continuità giuridica del rapporto, riconducibile alla disciplina del trasferimento d’azienda, resta perciò estraneo alla materia del contendere.
Da qui l’inammissibilità del motivo fondato sull’art. 2112 cod. civ.: poiché il profilo non risulta trattato nella sentenza impugnata, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione davanti ai giudici di merito e indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto. L’onere, imposto dal principio di specificità del ricorso per cassazione, non è stato assolto, ed è anzi smentito dalla ricostruzione dello storico di lite (Cass. 20694/2018, Cass. 15430/2018, Cass. 23675/2013).
Quanto al motivo sulla clausola sociale, la Corte osserva che l’assunto del ricorrente non si confronta con il nucleo del ragionamento decisorio. La Corte distrettuale, analogamente al giudice di prime cure, ha preso atto del mancato inserimento del nominativo nell’elenco trasmesso alla società subentrante dal Comune, ma non ha fondato su questo la decisione: ha proceduto alla verifica in fatto del presupposto indispensabile del diritto all’assunzione, individuato nella adibizione in via ordinaria all’appalto nei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione e fino alla scadenza effettiva del contratto.
L’accertamento di fatto, spettante al giudice di merito, ha escluso la prova di tale fatto costitutivo. Il relativo onere probatorio grava sul lavoratore in conformità della regola dell’art. 2697 cod. civ.; risultano pertanto non pertinenti le argomentazioni sul regime probatorio proprio del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fattispecie estranea a quella oggetto di causa.
In conclusione, i motivi sono dichiarati inammissibili. Ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, con distrazione, e al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei presupposti processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.