Successione del consorzio unico e ottemperanza al giudicato sul rapporto di lavoro (TAR Calabria n. 967 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione di un ente pubblico non ne determina l’estinzione quando una parte dei rapporti sia affidata a un organo straordinario di liquidazione. Il subentro ex lege del consorzio unico nei rapporti di lavoro dei consorzi soppressi opera anche quando il rapporto non sia fattualmente in atto alla data prevista dalla legge, purché esso sia in atto de iure per effetto del giudicato che ha disposto la conversione ex tunc del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’art. 2112 c.c. non è precluso dalla sola circostanza che il rapporto non fosse materialmente in essere. Il giudice dell’ottemperanza individua gli aventi causa e gli obbligati senza integrare il titolo, poiché il giudicato fa stato anche nei loro confronti. La domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a. è respinta quando il titolo già impone il pagamento delle retribuzioni e la relativa liquidazione spetta al giudice del lavoro.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 733/2021, aveva condannato il consorzio di bonifica soccombente a riammettere la lavoratrice nel posto di lavoro, o in altro equivalente alle sue mansioni impiegatizie di quinto livello, e a rifondere le spese del grado. La pronuncia è passata in giudicato dopo l’ordinanza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La lavoratrice e i suoi procuratori distrattari hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la riammissione presso il consorzio subentrato in forza dell’art. 36 della legge regionale della Calabria n. 39/2023, il pagamento delle somme liquidate con interessi e rivalutazione, la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per l’ulteriore ritardo e il risarcimento del danno da mancate retribuzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le argomentazioni già svolte in analoghe vicende, confermate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3259 del 15 aprile 2025, senza ravvisare ragioni per discostarsene. La legge regionale ha soppresso i consorzi esistenti e li ha posti in liquidazione, facendo subentrare il consorzio unico nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
La soppressione non comporta estinzione, perché la liquidazione dei rapporti pregressi è affidata a un commissario liquidatore appositamente nominato, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. civ. Sez. Lav. n. 23732 del 2008; Cass. civ. Sez. III n. 5279 del 2001). I consorzi in liquidazione restano pertanto obbligati all’ottemperanza dei capi della sentenza che impongono il pagamento di somme di denaro.
Nel rapporto di lavoro subentra invece il Consorzio di Bonifica della Calabria. È irrilevante che il rapporto non sussistesse fattualmente al 31 dicembre 2022, poiché l’obbligo di costituzione del vincolo era già sorto in forza della sentenza da ottemperare, che ha disposto la conversione con effetto ex tunc. L’art. 2112 c.c. non è precluso dalla mancata attualità materiale del rapporto, rilevando che esso fosse in atto de iure. L’individuazione del debitore non costituisce indebita integrazione del titolo, perché il giudicato fa stato anche tra gli aventi causa.
Accertata l’inottemperanza, il Collegio accoglie l’azione, assegna sessanta giorni per l’adempimento e nomina Commissario ad acta il dirigente regionale competente. Accoglie la penalità di mora di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, ma respinge la domanda risarcitoria: il titolo impone già le retribuzioni, anche in caso di ritardo nella riammissione, e l’accertamento del relativo ammontare spetta al giudice del lavoro. Esclude la responsabilità aggravata ex art. 26, comma 1, c.p.a. per la complessità della vicenda riorganizzativa, ponendo comunque le spese a carico delle amministrazioni inadempienti.
Nota della Redazione
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