Successione del consorzio unico nel rapporto di lavoro accertato dal giudicato (TAR Calabria n. 968 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La soppressione di un consorzio di bonifica disposta dalla legge regionale non ne determina l’estinzione quando la liquidazione dei rapporti pregressi sia affidata a un organo straordinario appositamente nominato: il consorzio soppresso resta tenuto all’ottemperanza ai capi della sentenza che impongono il pagamento di somme di denaro. Nel rapporto di lavoro accertato dal giudicato subentra invece ex lege il consorzio unico, e la circostanza che il rapporto non fosse fattualmente in atto alla data del 31 dicembre 2022 non preclude il subentro, rilevando che esso fosse in atto de iure in forza della conversione con effetto ex tunc del contratto a progetto in rapporto a tempo indeterminato. L’individuazione dell’attuale debitore della prestazione non costituisce indebita integrazione del titolo, poiché il giudicato fa stato anche nei confronti degli aventi causa.

Il Fatto

Una lavoratrice e i suoi difensori, procuratori distrattari, agiscono per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva condannato un consorzio di bonifica a riammettere la dipendente nel posto di lavoro già occupato o in mansione equivalente di quinto livello, oltre a rifondere le spese del grado.

La sentenza era passata in giudicato dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. I ricorrenti chiedono la ricostituzione del rapporto, il pagamento delle somme liquidate ai difensori con distrazione, una penalità di mora per l’ulteriore ritardo e il risarcimento del danno da mancata riammissione. I consorzi evocati eccepiscono la sopravvenuta soppressione per effetto della legge regionale e, quanto al consorzio unico, il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le argomentazioni già svolte in analoghe vicende e confermate in appello, non ravvisando ragioni per discostarsene. Su questa base ricostruisce gli effetti della riorganizzazione del sistema consortile regionale.

La soppressione dei consorzi esistenti e la loro messa in liquidazione non comportano il venir meno della soggettività giuridica tutte le volte in cui una parte dei rapporti sia destinata alla liquidazione, ove questa sia compiuta da un organo appositamente istituito quale liquidatore dei rapporti pregressi. Poiché nel caso di specie tale organo straordinario sussiste, il fenomeno estintivo non si è verificato: i consorzi soppressi restano tenuti ad ottemperare ai capi della sentenza relativi al pagamento di somme di denaro.

Quanto al rapporto di lavoro, il subentro spetta al consorzio unico, costituito nel corso del giudizio. Il Collegio respinge l’eccezione fondata sul fatto che il rapporto non fosse in essere al 31 dicembre 2022: l’obbligo di costituzione del vincolo era sorto in precedenza, proprio in forza della sentenza da eseguire, che ha disposto la conversione con effetto ex tunc del rapporto a progetto illegittimamente instaurato. L’applicazione dell’art. 2112 c.c. non è preclusa dalla mancata materiale persistenza del rapporto, rilevando che esso fosse in atto de iure.

L’individuazione del debitore attuale non integra indebitamente il titolo: il giudicato fa stato anche tra gli aventi causa. Accertata l’inottemperanza, il Tribunale accoglie l’azione e assegna sessanta giorni per l’adempimento, nominando Commissario ad acta il dirigente regionale competente per i controlli sui consorzi.

È accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con penalità di mora di euro cinquanta per ogni giorno di ritardo. È invece respinta la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a.: il danno dedotto non sussiste, perché la conversione impone già l’obbligo di corrispondere le retribuzioni, e l’accertamento del loro ammontare spetta al giudice del lavoro. Esclusa la responsabilità aggravata per la complessità della vicenda, le spese sono poste a carico delle amministrazioni inadempienti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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