Decadenza dall’impugnativa dei contratti a termine e onere di censurare tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27143 del 18.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, della mancanza assoluta di motivazione o dell’omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Quando una decisione si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità, di impugnarle tutte. Una volta rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe una sola di esse, i restanti motivi diventano inammissibili per difetto di interesse, non potendo condurre comunque alla cassazione della sentenza. La decadenza dall’impugnativa dei contratti a termine ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015 non è incisa dalla dedotta reiterazione dei contratti, che postula un accertamento fattuale rimesso al merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio due società datrici e un’agenzia di somministrazione, chiedendo l’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti stipulati, del contratto di somministrazione e l’accertamento di un rapporto a tempo indeterminato, con le conseguenti condanne. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo tra l’altro la decadenza dall’impugnativa di tutti i contratti a termine stipulati con la prima datrice e l’infondatezza delle doglianze sulla regolarità dei contratti di somministrazione.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La causa, rimessa sul ruolo con ordinanza interlocutoria per la rilevanza delle questioni poste dal terzo e dal quarto motivo, è stata discussa in pubblica udienza. Resiste solo la società cessionaria con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo sono dichiarati inammissibili. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui, sotto l’apparente vizio di violazione di legge, non può celarsi una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. sez. un. n. 34476 del 2019). Il ricorrente, trascritti i passaggi della sentenza, propone in realtà una lettura della vicenda dei contratti a termine del tutto diversa da quella accertata, sostenendo la sommatoria dei contratti e la loro non stagionalità.
La Corte osserva che la decadenza è stata accertata in base alla cessazione dell’ultimo contratto a termine e alla proposizione dell’impugnazione oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 28 d.lgs. n. 81/2015. L’asserita pluralità reiterata dei contratti è circostanza di fatto che non incide sulla decadenza maturata. Quanto alla dedotta inapplicabilità dell’art. 2112 c.c., la Corte territoriale aveva evidenziato che il rapporto era cessato prima della cessione di azienda, sicché la disciplina della solidarietà tra cedente e cessionario non operava.
Sul terzo motivo, relativo all’art. 345 c.p.c., la Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda anche su una seconda ratio decidendi autonoma, che entra nel merito delle questioni. Esaminato prioritariamente il quarto motivo, il Collegio lo ritiene in parte infondato e in parte inammissibile: la prospettazione della frode alla legge resta generica, non individuando la norma imperativa elusa, e profila piuttosto una simulazione. Le indicazioni asseritamente mancanti nel contratto di lavoro sono prescritte dall’art. 33 d.lgs. n. 81/2015 per il contratto commerciale di somministrazione, non dall’art. 34 per il contratto di lavoro; l’art. 38 richiamato riguarda solo il contratto di somministrazione.
Quanto all’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015, l’eventuale inadempimento degli obblighi formativi non è stato accertato e comunque non importa l’invalidità del contratto di lavoro. Il rigetto del quarto motivo fa venir meno l’interesse sul terzo: poiché la decisione poggia su autonome rationes decidendi, il ricorrente doveva impugnarle tutte, e una volta confermata una di esse la cassazione non è conseguibile (Cass. n. 17648/2020; Cass. n. 15399/2018). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2112 c.c. – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda
- Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove