Giudicato esterno e rapporti di durata nel canone COSAP (Cass. civ. Sez. I n. 22629 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di durata il giudicato esterno, pur formatosi con riferimento a periodi temporali diversi, spiega efficacia nel successivo processo ove il fatto costitutivo sia il medesimo e limitatamente agli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili. Il COSAP non è un’imposta, ma un’entrata patrimoniale di natura privatistica, dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l’occupazione di suolo pubblico; suo presupposto è l’accertamento di fatto sulle caratteristiche della griglia o intercapedine, sul suo originario inglobamento nel fabbricato privato e sull’esistenza o meno di un titolo autorizzativo. Tale accertamento è suscettibile di rimanere stabile nel tempo, salvo sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento.
Il Fatto
Un condominio romano impugnava davanti al tribunale l’intimazione di pagamento emessa dal Comune per il COSAP relativo alle annualità 2009 e 2010, sostenendo che le griglie ed intercapedini oggetto di accertamento erano state realizzate su area privata, come parte integrante del fabbricato, al momento della sua costruzione.
Il tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello accoglieva invece l’appello dell’ente, reputando provato l’uso pubblico consolidato delle aree e negando l’esistenza di un giudicato esterno, per difetto di una statuizione autonoma. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi; ha resistito il Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 324 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione di giudicato esterno derivante da due pronunce di merito passate in giudicato, relative alle annualità 2008 e 2006.
Il motivo è fondato. Le due sentenze erano già state prodotte in appello: la pronuncia del tribunale relativa al 2008, passata in giudicato, aveva dichiarato non dovuta la somma richiesta per il COSAP, sul rilievo che i manufatti erano stati realizzati sul suolo privato unitamente al rilascio della concessione edilizia; la pronuncia della Corte d’appello relativa al 2006 aveva accertato che griglie e intercapedini erano state realizzate in sede di edificazione del fabbricato, quando l’area era privata, con la conseguente radicale impossibilità di assoggettare i manufatti al canone.
La Corte ricostruisce la regola sull’efficacia del giudicato esterno nei rapporti di durata: il vincolo, pur formato per periodi diversi, opera a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso e in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, restando esclusi quelli variabili. Nella specie il fatto costitutivo del diritto dell’ente a percepire il COSAP è identico per tutte le annualità, consistendo nella presenza di griglie o intercapedini e nel momento storico della loro realizzazione.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, comprendendovi tutte le questioni che, pur non dedotte specificamente, ne costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari. Esso conserva efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento; e il principio elaborato in materia tributaria trova applicazione anche al COSAP, poiché il presupposto consiste in un accertamento di fatto suscettibile di rimanere stabile nel tempo.
Poiché nelle due pronunce si è tenuto conto della preesistenza delle griglie rispetto alla destinazione ad uso pubblico, il giudicato si è formato proprio su tale circostanza. La sentenza impugnata è cassata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; i restanti motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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