Soci di società estinta e nullità dell’accertamento della società (Cass. civ. Sez. V n. 23939 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo all’amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo. La regola incontra un limite quando l’annullamento sia stato pronunciato per tardiva notifica dell’atto impositivo (decadenza) o per altra causa non rapportabile ai soci, come la nullità della notifica o vizi di motivazione che non ricorrano anche nell’avviso notificato ai soci. Ne consegue che il giudice di merito deve estendere l’annullamento dell’atto riferito alla società anche agli avvisi emessi a carico degli ex soci, quando quel vizio sia scaturito dall’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese in epoca anteriore all’emissione dell’atto.

Il Fatto

Il contenzioso ha a oggetto avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2007 e 2008, emessi a carico di una società in accomandita semplice, cancellata dal registro delle imprese nel 2008, e dei suoi due soci. Gli accertamenti traevano origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con mancata esibizione delle scritture contabili e ricostruzione dei componenti positivi.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società, stante l’intervenuta estinzione, ma respingeva quelli dei soci, ritenuti obbligati a titolo personale. In appello la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l’impugnazione dei soci e dichiarava inammissibile quella della società, accogliendo sul punto l’appello incidentale dell’amministrazione. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondata la prima censura, con assorbimento delle restanti. Richiamando la Sez. V, ordinanza n. 32120 del 2023, ribadisce che l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, divenuto definitivo, produce effetti favorevoli verso tutti i soci, salvo che sia stato pronunciato per decadenza da tardiva notifica o per causa non rapportabile ai soci.

Il collegio rileva che la pronuncia impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi, non avendo esteso l’annullamento dell’atto riferito alla società agli avvisi emessi a carico degli ex soci. L’annullamento era scaturito dall’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese in epoca anteriore all’emissione dell’atto impositivo, e dunque da ragioni non riconducibili esclusivamente alla società.

La Corte chiarisce poi che la cancellazione dal registro e l’estinzione prima della notifica dell’atto e dell’instaurazione del giudizio determinano il difetto di capacità processuale della società e il difetto di legittimazione a rappresentarla dei soci, escludendo ogni possibilità di prosecuzione dell’azione limitatamente alla società. A tal fine richiama la Sez. V, sentenza n. 20961 del 2021, la sentenza n. 21188 del 2014 e l’ordinanza n. 22863 del 2011.

Tuttavia, su tale profilo si è formato un giudicato interno: la statuizione di primo grado di annullamento dell’atto riferito alla società è stata confermata in appello, e l’appello incidentale dell’amministrazione è stato accolto solo quanto alla carenza di legittimazione ad impugnare in appello della società, senza impugnazione sul punto in sede di legittimità.

Non è pertanto applicabile l’orientamento che impone l’annullamento senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ. per vizio originario del processo: il rapporto tributario tra l’amministrazione e la società estinta non è stato devoluto alla cognizione della Corte, che ha ad oggetto esclusivamente il rapporto impositivo dei soci scaturente dall’art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986. Ne deriva la cassazione della sentenza, con decisione nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e l’accoglimento dei ricorsi dei contribuenti; le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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