Notifica a persona giuridica ex art. 145 c.p.c. e omesso esame del (Cass. civ. Sez. V n. 28855 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità può sindacare, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la decisione di merito che abbia supposto un non-fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il proprio rimedio nella revocazione per errore di fatto solo se il fatto probatorio non ha costituito punto controverso; ove invece il travisamento rifletta la lettura del fatto prospettata da una parte, il vizio va fatto valere ex art. 360, n. 4), cod. proc. civ. per i fatti processuali o ex n. 5) per i fatti sostanziali. Nella notifica a persona giuridica disciplinata dall’art. 145 cod. proc. civ. la presenza di un soggetto nella sede sociale fa presumere che egli sia addetto alla ricezione degli atti, e la validità della notifica non è inficiata dalla sola prova dell’assenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Il Fatto

L’agente della riscossione propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello della società contribuente. Quest’ultima aveva impugnato l’intimazione di pagamento e le prodromiche cartelle esattoriali, eccependo l’invalidità delle notifiche perché eseguite in luoghi privi di nesso con la sede sociale.

Il giudice d’appello aveva aderito a questa impostazione. La ricorrente deduce che le notifiche erano invece state eseguite, ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della società. La contribuente resiste con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è proposto ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. ma la Corte lo riqualifica ai sensi del n. 5), ravvisandovi l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La decisione impugnata ha omesso di valutare la circostanza, allegata e documentata, che la società aveva sede legale proprio all’indirizzo cui erano state indirizzate le raccomandate.

Si tratta di una non valutazione che attiene a un punto controverso e non è quindi contestabile con la revocazione, ma appunto ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ.. La Corte richiama la recente giurisprudenza secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. solo se il fatto probatorio non ha costituito punto controverso; diversamente il vizio va fatto valere ex n. 4) o n. 5), secondo che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Sezioni Unite n. 5792/2024).

Nella specie i Giudici d’appello hanno supposto l’esecuzione delle notifiche in luogo diverso dalla sede legale, circostanza che non trova riscontro nelle allegazioni di causa. L’errore commissivo, osserva la Corte, è pur sempre omissivo dall’angolo visuale del risultato che determina nel giudizio, secondo l’insegnamento di Cass. n. 14610/2021 e Cass. n. 17110/2010.

La Corte aggiunge che il destinatario della notifica è una persona giuridica, sicché opera l’art. 145 cod. proc. civ., che contempla una relazione di fungibilità tra rappresentante legale, incaricato alla ricezione degli atti, altra persona addetta alla sede e portiere. La consegna può dunque effettuarsi nei confronti di qualsiasi soggetto legato alla società da un rapporto, anche non lavorativo, e la presenza di una persona nella sede fa legittimamente presumere che sia addetta alla ricezione degli atti. Spetta alla società l’onere di dimostrare l’assenza di legami con il consegnatario (Cass. nn. 9878 del 2020, 33568 del 2018, 32981 del 2018, 27420 del 2017, 14865 del 2012).

La Corte rileva infine che dalle relate di notifica emerge un mero errore materiale dell’agente postale, che aveva barrato le caselle relative alle persone fisiche anziché alle persone giuridiche. Il ricorso è pertanto accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui è demandata anche la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *