Opposizione a decreto ingiuntivo e presunzione di veridicità dei consumi da contatore (Cass. civ. Sez. III n. 7387 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando i consumi di energia elettrica sono rilevati attraverso il contatore, opera a favore della società somministrante una presunzione di veridicità dei consumi stessi, perché lo strumento di misurazione è stato accettato dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione. Il somministrato che intenda vincere tale presunzione deve allegare e provare, con specificità, il malfunzionamento del contatore oppure l’imputazione del consumo all’attività interferente di terzi. La generica contestazione dei consumi e l’assenza di allegazione e prova delle circostanze idonee a superare la presunzione non consentono di ritenere assolto l’onere probatorio. Il motivo di ricorso che censuri una statuizione che il giudice di merito non ha in realtà reso è inammissibile per difetto di correlazione con la decisione impugnata.

Il Fatto

Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 661/2015, accoglieva l’opposizione della società opponente avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato il pagamento di una somma a favore della società somministrante di energia elettrica, per il mancato pagamento della fornitura erogata a un immobile. Il giudice revocava il decreto opposto e rideterminava il credito dell’ingiungente in misura inferiore. Riteneva che l’opponente avesse riconosciuto il proprio debito, che ciò fosse comprovato dalla richiesta di rateizzazione e che i consumi fossero stati contabilizzati, pur riconoscendo che per un certo periodo non erano stati applicati i prezzi di salvaguardia.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1026/2020, rigettava l’appello della società opponente. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi, rispettivamente incentrati sulla disciplina della ricognizione di debito e sulla ripartizione dell’onere della prova del credito. La società somministrante resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1988 cod. civ., assumendo che la comunicazione dell’ottobre 2008, inviata dal proprio rappresentante legale e rimasta nella sfera giuridica dell’obbligato, non potesse valere quale riconoscimento del debito per interposta persona. Il motivo è dichiarato inammissibile. Il principio di diritto evocato è corretto, ma non è pertinente al decisum: la Corte d’appello non ha preso posizione sulla qualificazione della missiva e, quando ha richiamato la ricognizione di debito, ha fatto riferimento al pagamento di un acconto, non alla comunicazione. Il motivo difetta dunque di correlazione con la statuizione impugnata.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avesse invertito l’onere probatorio, addossando all’opponente la dimostrazione dell’infondatezza del credito, laddove la somministrante, a fronte della contestazione, avrebbe dovuto provare l’effettività e la congruità dei consumi contabilizzati.

Il motivo è dichiarato infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la somministrante, pur dovendo provare il proprio credito con gli ordinari mezzi di prova, beneficia della presunzione di veridicità dei consumi rilevati dal contatore, strumento deputato alla misurazione e accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione. La pronuncia richiamata ha precisato il contenuto dell’onere probatorio a carico del somministrato che intenda vincere la presunzione, distinguendo tra la denuncia del malfunzionamento del contatore e l’imputazione del consumo all’attività interferente di terzi.

Nel caso di specie la ricorrente non ha contestato il malfunzionamento del contatore né ha allegato e dimostrato che l’eccessività dei consumi fosse stata determinata da fattori esterni al suo controllo. La Corte rileva inoltre che la ricorrente ha dedotto in maniera assertiva, e dunque in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che i consumi non sarebbero stati conteggiati attraverso il contatore, senza precisare la fonte della propria affermazione.

La Corte osserva infine che la memoria depositata dalla ricorrente non può essere considerata tale, perché non assolve alla funzione di illustrare i motivi di impugnazione o di confutare le tesi avversarie, essendosi la parte limitata a dichiarare di volersi riportare all’atto di impugnazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *