Inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo senza pregiudizio concreto (Cass. civ. Sez. V n. 11034 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le cause di interruzione del processo previste in via generale: il fallimento della parte ricorrente non assume rilievo. L’estratto di ruolo, anche unitamente alla cartella che si assume invalidamente notificata, è impugnabile solo alle condizioni tassative previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021. Poiché il processo tributario ha natura impugnatoria e non di accertamento negativo, l’interesse ad agire contro il ruolo sussiste solo in presenza di un pregiudizio concreto, come un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento. In difetto, l’impugnazione è inammissibile, rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava più estratti di ruolo e una sottesa cartella di pagamento, della cui notifica contestava la validità. In primo grado la commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; l’Ufficio appellava e il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione. Adita la Corte di cassazione, la sentenza veniva cassata con rinvio. Riassunto il giudizio, la commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria.
La società proponeva quindi nuovo ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione in vista della pubblica udienza; il concessionario della riscossione restava intimato. In atti risultava la comunicazione dei difensori circa l’intervenuto fallimento della società ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’incidenza del fallimento della parte ricorrente. Osserva che nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non si applicano le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale. Richiama sul punto una consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che l’intervenuto fallimento non assume alcun rilievo in questa sede.
Passando al merito, la Corte rileva d’ufficio l’intervenuta modifica normativa. L’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, in sede di conversione, ha inserito il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973: l’estratto di ruolo non è impugnabile, neppure unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate, se non a determinate e specifiche condizioni.
La norma subordina l’impugnazione diretta al fatto che il debitore dimostri un pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo: una ricaduta su una procedura di appalto ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, oppure un ostacolo nella riscossione di somme dovute da soggetti pubblici per le verifiche di cui all’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, ovvero la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La Corte richiama poi le Sezioni Unite n. 26283/2022, che hanno fortemente circoscritto le impugnazioni dell’estratto di ruolo dirette all’annullamento della cartella sottesa. Si tratta infatti di un’azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario conserva natura di impugnazione-merito.
Ne consegue che l’interesse ad agire contro il ruolo sussiste solo se da esso derivi un pregiudizio concreto, come un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento: circostanze di cui non vi è evidenza in atti. Il ricorso originario della società contribuente è pertanto inammissibile, rilevabile ex officio. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. e il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta. Nessun provvedimento sulle spese, in assenza di formale costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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